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LEGGE 20 marzo 1913, n. 206

Riguardante l'assunzione di personale avventizio per gli uffici scolastici provinciali ed altri provvedimenti per applicare la legge 4 giugno 1911, n. 487 (013U0206)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/04/1913 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  5-4-1913 al: 15-12-2009
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Art. 1



È autorizzata l'iscrizione ad un apposito capitolo della parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, da istituirsi con decreto del ministro del tesoro, delle somme di L. 90.000 per l'esercizio 1912-913 e di L. 300.000 per l'esercizio 1913-914, per provvedere al personale di servizio e ai bisogni straordinari dei servizi di copiatura presso gli uffici scolastici provinciali, da assumere secondo le norme stabilite nella legge 11 giugno 1897, n. 182, per il personale straordinario.