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REGIO DECRETO 19 dicembre 1912, n. 1397

Col quale vengono approvate le condizioni e le tariffe per il trasporto di merci in piccoli colli dall'Italia ai porti delle colonie ed ai porti esteri dell'Adriatico, della Tunisia, del Levante, dell'Egitto ed oltre Suez (012U1397)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/02/1913 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  6-2-1913 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Ritenuta l'opportunità di istituire un servizio cumulativo ferroviario- marittimo per il trasporto di oggetti e merci in colli di non oltre 30 kg. dall'Italia ai porti delle sue colonie ed ai porti esteri dell'Adriatico, della Tunisia, del Levante, dell'Egitto e oltre Suez;
Visto che l' Amministrazione delle ferrovie dello Stato, la Società nazionale di servizi marittimi e la Società di navigazione a vapore «Puglia» hanno stabilito, di comune accordo, le «Condizioni e tariffe», che dovranno valere per il servizio cumulativo anzidetto;
Veduto l'art. 39 della legge 7 luglio 1907, n. 429, (modificato dall'art. 1 del R. decreto 28 giugno 1912, n. 728) sull'ordinamento dell'esercizio di Stato delle ferrovie non concesse all'industria privata;
Veduto l'art. 3, secondo comma, della legge 25 giugno 1909, n. 372, portante modificazioni ed aggiunte alla legge 7 luglio 1907 sopra citata;
Udito il Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro, segretario di Stato pei lavori pubblici, d'accordo coi ministri segretari di Stato per il tesoro, per l'agricoltura, industria e commercio e per la marina; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Sono approvate le «Condizioni e tariffe per il trasporto diretto di oggetti e merci in colli di non oltre 30 kg. dall'Italia ai porti delle sue colonie ed a porti esteri dell'Adriatico, della Tunisia, del Levante, dell'Egitto e oltre Suez», in conformità dell'annesso progetto, che, firmato, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti, forma parte integrante del presente decreto.

Dette «Condizioni e tariffe» avranno vigore, in via di esperimento per un anno, dal 1° febbraio 1913.