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REGIO DECRETO 19 dicembre 1912, n. 1395

Col quale viene approvato l'annesso regolamento per l'esecuzione della legge 6 luglio 1912, n. 832, riguardante provvedimenti a tutela e ad incremento della produzione zootecnica nazionale. (012U1395)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/1913 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  1-1-1913 al: 9-2-2011
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Vista la legge 6 luglio 1912, n. 832, concernente provvedimenti a tutela e ad incremento della produzione zootecnica nazionale;
Udito il parere del Consiglio zootecnico e del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio, d'accordo coi ministri, segretari di Stato, per l'interno, per il tesoro e per la guerra; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

È approvato l'unito regolamento per l'esecuzione della legge 6 luglio 1912, n. 832, contenente provvedimenti a tutela e ad incremento della produzione zootecnica nazionale, visto, d'ordine Nostro, dai ministri

proponenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 dicembre 1912.

VITTORIO EMANUELE.

Giolitti - Nitti - Tedesco - Spingardi.

Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro - Aprile.