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LEGGE 5 gennaio 1913, n. 2

Che proroga i termini per il riordinamento della materia delle importazioni ed esportazioni temporanee. (013U0002)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/01/1913 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  25-1-1913 al: 15-12-2009
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Art. 1


VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il termine stabilito al Governo dalla legge 12 luglio 1912, n. 788, per disciplinare con nuove disposizioni la materia delle importazioni ed esportazioni temporanee è prorogato di mesi tre.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 gennaio 1913.

VITTORIO EMANUELE.

Giolitti - Facta.

Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.