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REGIO DECRETO 15 dicembre 1912, n. 1368

Col quale vengono introdotte variazioni alla tabella annessa alla legge 17 luglio 1910, n. 516, portante esenzioni gabellarie a favore del comune di Livigno. (012U1368)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/01/1913 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 25-1-1913
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1910, n.  516,  col  quale  e'
data facolta' al Governo del Re di portare variazioni alle  quantita'
e qualita'  degli  animali  e  dei  prodotti  dei  quali  e'  ammessa
l'introduzione in franchigia dal territorio extradoganale del  comune
di Livigno nel territorio doganale del Regno, purche' non  ne  derivi
aumento nell'ammontare totale dei diritti di  confine  abbuonati  per
effetto della stessa legge; 
 
  Vista la istanza con la quale il municipio di Livigno, in seguito a
deliberazione del Consiglio comunale, chiede che  in  relazione  alle
mutate  condizioni  dell'allevamento  del  bestiame  nel   territorio
extradoganale  siano  apportate  nelle  quantita'  e  qualita'  degli
animali e prodotti suddetti alcune variazioni; 
 
  Riconosciuta l'attendibilita' di tale istanza e considerato che  il
suo assecondamento non induce aumento nell'ammontare complessivo  dei
diritti di confine abbuonati per effetto della suddetta legge; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro ministro,  segretario  di  Stato  per  le
finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
  Nella tabella annessa  alla  legge  del  17  luglio  1910,  n.  516
portante esenzioni gabellarie a favore del  Comune  di  Livigno  sono
introdotte le variazioni risultanti dalla tabella annessa al presente
decreto e vistata, d'ordine Nostro, dal ministro proponente. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 15 dicembre 1912. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                                    Giolitti - Facta. 
 
  Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.