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LEGGE 17 luglio 1910, n. 516

Esenzioni gabellarie a favore del comune di Livigno. (010U0516)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/08/1910 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/04/1967)
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Testo in vigore dal:  17-8-1910

Art. 2



È concesso ai livignesi di introdurre nel territorio doganale in esenzione dai diritti di confine gli animali nati od allevati nel Comune e gli altri prodotti indicati nell'annessa tabella.

In caso di riconosciuti mutamenti nella produzione del territorio comunale il Governo del Re potrà portare variazioni alla quantità e qualità degli animali e degli altri prodotti da ammettersi in esenzione in modo, però, che non ne derivi aumento nell'ammontare totale dei diritti di confine abbuonati per effetto della presente legge.