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LEGGE 6 luglio 1912, n. 869

Per provvedimenti sulla produzione e la industria serica. (012U0869)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/09/1912 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  5-9-1912 al: 15-5-1923
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Art. 1



Presso il Ministero di agricoltura, industria e commercio è istituito un Consiglio per gli interessi serici composto:

a) di tre rappresentanti di associazioni e comizi agrari;

b) di tre rappresentanti di associazioni industriali seriche;

c) di sette membri nominati con decreto Reale su proposta del ministro, con particolare riguardo a che nel Consiglio siano equamente rappresentati i vari rami della produzione e dell'industria serica nonché gli industriali, che non formino parte delle associazioni di cui alla lettera a);

d) del capo servizio dell'agricoltura e di quello della industria.

Il Consiglio dura in carica quattro anni e si rinnova per metà ogni due anni. Al primo biennio la scadenza di carica è determinata dalla sorte, nei successivi dall'anzianità.

Il presidente, nominato con decreto Reale, dura in carica due anni e può essere riconfermato.

Gli elenchi degli enti chiamati a nominare i consiglieri, di cui alle lettere a) e b), sono approvati e riveduti ogni biennio con decreto Reale, in base rispettivamente alla importanza della bachicoltura nel loro territorio ed a quella degli interessi industriali consociati.

Il Consiglio nomina nel suo seno un Comitato secondo le norme e con le funzioni che saranno determinate dal regolamento.