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LEGGE 18 luglio 1912, n. 806

Concernente lo stato degli ufficiali del R. esercito e della R. marina. (012U0806)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/09/1912 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  4-9-1912 al: 15-12-2009
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Art. 1



Il grado conferito con decreto reale costituisce lo stato dell'ufficiale.

Il grado è distinto dall'impiego.