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LEGGE 27 giugno 1912, n. 638

Riguardante riscatti, assunzione e cessioni di esercizio di alcune ferrovie. (012U0638)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/08/1912 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
Testo in vigore dal:  6-8-1912 al: 15-12-2009
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Art. 1



A decorrere dal 1° luglio 1912 le provvisionali di riscatto spettanti alle società concessionarie delle ferrovie Milano-Vigevano, Chivasso-Ivrea, Alessandria-Acqui, Monza-Calolzio, Cremona-Mantova, Torino-Pinerolo, indicate nell'art. 3 della legge 11 luglio 1909, n. 488, saranno corrisposte alle Società stesse nella misura della compartecipazione media ai prodotti lordi, liquidati nell'anno in cui fu notificata la diffida e nei quattro precedenti.

Ove in detto quinquennio siano state accreditate alle Società concessionarie somme (in seguito a speciali accordi e transazioni) relative ad anni precedenti quello dell'accreditamento, le somme stesse debbono essere prima riportate a competenza nei vari anni cui riferiscono, agli effetti della liquidazione suddetta.

Qualora le concessionarie abbiano presentato senza riserve, conti per la determinazione dell'annualità di riscatto, il Governo ha facoltà di pagare una provvisionale corrispondente a questa annualità, in luogo e vece di quella stabilita dal primo comma del presente articolo, e così pure il Governo è autorizzato ad addivenire a speciali accordi con le Società stesse per pagare una provvisionale minore di quella portata dal primo comma predetto, senza che, in ogni caso, la liquidazione ed il pagamento della stessa provvisionale possa essere invocato per influire sui criteri di liquidazione dell' indennità di riscatto, o come causa di danno.