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REGIO DECRETO 28 giugno 1912, n. 728

Col quale vengono portate modificazioni alle leggi vigenti riguardanti le ferrovie dello Stato. (012U0728)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/08/1912 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  4-8-1912 al: 6-6-1924
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Udita la Commissione consultiva di cui all'art. 1 sovracitato, istituita con i Nostri decreti 2 settembre e 6 ottobre 1911;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro, segretario di Stato pei lavori pubblici, di concerto con i ministri del tesoro, delle finanze, della marina, della grazia e giustizia, e dell'agricoltura, industria e commercio; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



I sottoindicati articoli della legge 7 luglio 1907, n. 429, sono modificati come segue:

Art. 5.

Il Consiglio d'amministrazione delle ferrovie è composto del direttore generale, che lo presiede, e di nove consiglieri, dei quali due scelti fra i funzionari superiori delle ferrovie, tre fra gli alti funzionari dello Stato e quattro fra i cittadini non funzionari che abbiano dato prova di alta capacità tecnica ed amministrativa.
Questi ultimi divengono, all'atto della nomina, funzionari dello Stato.

In seno al Consiglio funzionano Commissioni consultive per l'esame preliminare degli affari più importanti, sui quali si richiedono deliberazioni del Consiglio stesso.

Tranne i funzionari delle ferrovie, che continueranno nel loro ufficio, gli altri funzionari coll'atto di nomina cessano temporaneamente dal servizio nell'Amministrazione a cui appartengono, a sensi e per gli effetti dell'art. 57 del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato con decreto Reale 22 novembre 1908, n. 693.

Le norme per l'esercizio delle attribuzioni del Consiglio e delle Commissioni sono stabilite nel regolamento per l'esecuzione della presente legge.

I consiglieri funzionari delle ferrovie durano in carica tre anni e possono essere sempre riconfermati: gli altri durano in carica sei anni e non possono essere confermati. Quando la nomina sia avvenuta nel corso dell'anno, la sua decorrenza è prorogata al 1° gennaio successivo alla data della nomina stessa. Per la validità delle sedute del Consiglio è necessaria la presenza di almeno cinque membri oltre il presidente. Per la validità delle deliberazioni occorre la maggioranza assoluta dei presenti: in caso di parità di voti ha preponderanza quello del presidente.

A tutti i membri del Consiglio di Amministrazione sono applicabili le incompatibilità stabilite dalle legge per i funzionari dello Stato; ed in ispecie nessuno di essi può essere, nello stesso tempo, amministratore o consulente di altre imprese di trasporti o di Società o Ditte che abbiano convenzioni colle ferrovie di Stato, per somministrazioni o lavori.

Art. 6.

Il Consiglio d'amministrazione:

1° approva le norme generali, le funzioni e le facoltà dei singoli servizi e degli uffici dipendenti;

2° delibera sul progetto di bilancio preventivo, su quello dell'assestamento e sul conto consuntivo;

3° approva, in relazione ai bisogni dei diversi servizi, la ripartizione dei fondi stanziati in bilancio o autorizzati con leggi speciali;

4° approva i progetti per lavori sulle linee e dipendenze e le provviste di importo superiore a lire 50 mila;

5° approva i contratti ad asta pubblica e a licitazione privata di importo superiore a lire 20,000 e quelli a trattativa privata di importo superiore a lire 5000, a norma dell'art. 31;

6° autorizza liti attive ed approva transazioni, quando il valore dell'oggetto controverso o transatto superi le lire 10,000. Il direttore informerà in ogni adunanza il Consiglio delle liti nelle quali l'Amministrazione fosse convenuta negli anzidetti limiti di valore, e darà notizia sommaria di quelle di valore inferiore;

7° approva le convenzioni per concessioni di binari di raccordo, per scambi e nolo di materiale mobile, uso di stazioni comuni e servizi cumulativi e di corrispondenza con altre ferrovie ed imprese di trasporti terrestri, marittimi, fluviali e lacuali, nonché le convenzioni per abbuoni sulle tariffe, vincolati a speciali condizioni;

8° approva le convenzioni per servitù temporanea ed approva le vendite e le permute di relitti di terreno e altri immobili facenti parte del patrimonio ferroviario, previo il nulla osta dell'Amministrazione demaniale, quando il valore della parte da cedersi superi le L. 5000. Di queste vendite e permute sarà dato conto nella relazione di cui all'art. 9;

9° delibera sulle proposte delle piante organiche e delle norme riguardanti il personale, salvo quanto è disposto dall'art. 54;

10° delibera le nomine, le promozioni, gli aumenti anticipati di stipendio, i collocamenti in disponibilità od aspettativa e l'esonero definitivo, nonché la proroga del termine per l'aumento dello stipendio o della paga, la degradazione e la destituzione del personale stabile, salvo quanto è disposto dall'art. 54;

11° delibera sui ricorsi del personale nei limiti e con le norme stabilite dalla legge e dal regolamento;

12° delibera le indennità di carica ai funzionari aventi incarichi di speciale importanza e responsabilità. Approva le gratificazioni e i sussidi al personale, quando, secondo il regolamento, eccedano i limiti di competenza del direttore generale;
13° approva le norme relative ad anticipazioni di stipendio o paga al personale;

14° delibera, udite le proposte del direttore generale, le norme per la concessione di facilitazioni per biglietti a prezzo ridotto in occasione di Esposizioni, Congressi, pellegrinaggi e simili;

15° delibera sugli altri affari deferiti al Consiglio dalla presente legge, su quelli che il presidente stimi opportuno di sottoporre al Consiglio e su qualunque proposta d'iniziativa del direttore generale o dei consiglieri;

16° delibera, o dà parere, a richiesta del ministro dei lavori pubblici, su ogni altro argomento che interessi il buon andamento dell'amministrazione e del servizio ferroviario.

Le deliberazioni prese in ogni seduta del Consiglio di amministrazione debbono essere trasmesse in copia dal ministro dei lavori pubblici non più tardi del giorno successivo. Esse sono esecutorie, salvo il disposto dell'art. 13. Il Consiglio d'amministrazione comunica col ministro per mezzo del direttore generale.

Art. 7.

La direzione generale, oltrechè dai servizi dell'esercizio, movimento, trazione, veicoli, lavori, è costituita da servizi centrali e da unità speciali, il cui numero è determinato per decreto reale, previo parere del Consiglio d'amministrazione.

I capi dei servizi dell'esercizio e qualcuno dei capi dei servizi centrali aventi speciale importanza potranno avere il grado di capo servizio principale.

La direzione generale ha sede in Roma. Però taluni servizi ed uffici dipendenti e talune unità speciali possono risiedere in altre città del Regno.

Art. 10.

Spetta al direttore generale:

a) ordinare le spese nei limiti del bilancio approvato e nei modi stabiliti dalle leggi e dai regolamenti;

b) dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione;

c) rappresentare l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato a tutti gli effetti giuridici verso i terzi, nelle cause di competenza delle magistrature giudiziarie ed amministrative residenti in Roma, salvo la disposizione dell'articolo 872 del codice di commercio;

d) approvare i progetti di lavori sulle linee e dipendenze, di importo non superiore alle lire 50,000 e non richiedenti espropriazioni, nonché le provviste fino allo stesso limite;

e) autorizzare la esecuzione dei lavori, delle provviste e delle spese cui si riferiscono le assegnazioni approvate dal Consiglio di amministrazione;

f) approvare i contratti ad asta pubblica e licitazione privata di importo fino a L. 20.000 e quelli a trattativa privata di importo fino a L. 5000;

g) approvare la esecuzione dei lavori in economia ed a cottimo compresi nelle assegnazioni;

h) autorizzare liti attive e approvare transazioni, quando il valore dell'oggetto controverso o transatto non superi le L. 10.000;

i) approvare corse a prezzo ridotto e la concessione di facilitazioni per treni in occasione di feste, fiere e simili;

l) approvare gli aumenti normali di stipendio e paga del personale;

m) approvare le proposte per il conferimento di premi speciali, e le gratificazioni ed i sussidi al personale, che non raggiungano la competenza del Consiglio d'amministrazione a termini del regolamento per la esecuzione della presente legge;

n) autorizzare nei cari d'urgenza l'incominciamento dei lavori e delle provviste, già deliberati dal Consiglio d'amministrazione anche in pendenza dell'approvazione dei relativi contratti;

o) prendere provvedimenti di urgenza nell'interesse della continuità e sicurezza dell'esercizio o nell'interesse del traffico, salvo a chiedere la sanzione del Consiglio di amministrazione nella prima, adunanza;

p) ordinare quant'altro sia necessario per i bisogni della azienda e non richieda l'intervento né del Consiglio d'amministrazione, né del ministro dei lavori pubblici.

Il direttore generale informa, nei termini stabiliti dal regolamento, il ministro ed il Consiglio d'amministrazione degli atti più importanti, e dà notizia sommaria degli altri compiuti in dipendenza delle sue attribuzioni e facoltà.

Su conforme parere del Consiglio d'amministrazione, e coll'approvazione del ministro, potranno essere dal direttore generale delegate temporaneamente alcune delle sue facoltà ad altri funzionari dipendenti.

Il direttore generale, con parere favorevole del Consiglio d'amministrazione, proporrà al ministro due funzionari col titolo di vice direttore generale, che abbiano a coadiuvarlo secondo norme approvate dal Consiglio o a sostituirlo nei casi di assenza od impedimento secondo l'ordine di precedenza da stabilirsi dal Consiglio stesso. I vice direttori generali sono nominati con decreto Reale, su proposta del ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio dei ministri.

Art. 11.

Le linee esercitate dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato sono ripartite in dodici circoscrizioni compartimentali. Gli uffici compartimentali alla dipendenza dei servizi dell'esercizio hanno sede a Torino, Milano, Bologna, Venezia, Genova, Firenze, Roma, Ancona, Napoli, Bari, Reggio Calabria, Palermo.

I limiti delle circoscrizioni compartimentali sono approvati con decreto Reale, previo parere del Consiglio d'amministrazione.

È però in facoltà del Consiglio d'amministrazione di stabilire, ove lo richiedano bisogni di servizio, che la giurisdizione di un ufficio compartimentale dell'esercizio possa estendersi eccezionalmente a linee e tratti di linee appartenenti ad un compartimento vicino; e pel servizio veicoli anche ad interi compartimenti vicini.

Il numero delle circoscrizioni compartimentali e le sedi degli uffici compartimentali di cui al primo comma del presente articolo, possono essere modificati con decreto Reale da presentarsi al Parlamento per essere convertito in legge.

Alla dipendenza dei rispettivi uffici compartimentali di esercizio possono essere istituite sezioni staccate pel servizio lavori. Il numero, la sede e la circoscrizione delle sezioni saranno stabiliti dal Consiglio d'amministrazione. Il Consiglio provvederà pure a determinare il numero e la dipendenza degli uffici preposti alle officine.

Art. 12.

Gli uffici compartimentali dell'esercizio costituiscono il compartimento. I capi degli uffici compartimentali dell'esercizio formano il Comitato di esercizio, presieduto dal capo compartimento.
Il capo compartimento è all' immediata dipendenza del direttore generale.

I capi compartimento saranno di primo e di secondo grado, iscritti rispettivamente ai numeri 1 e 2 della tabella organica approvata col R. decreto 22 luglio 1906, n. 417.

Il capo compartimento rappresenta il direttore generale, vigila sull'andamento del servizio, coordina le iniziative e l'azione degli uffici compartimentali, ed esercita personalmente, od a mezzo del Comitato, determinate facoltà. Egli esercita anche funzioni di consulenza sui progetti dei lavori più importanti e disimpegna altri incarichi che gli siano affidati dal direttore generale. Le attribuzioni e facoltà del capo compartimento e del Comitato di esercizio sono approvate con decreto Reale, previo parere del Consiglio di amministrazione.

In casi eccezionali il direttore generale può temporaneamente porre gli uffici compartimentali alla diretta dipendenza del capo compartimento.

Il capo compartimento, salvo il disposto della lettera c) dell'articolo 10 della presente legge e dell'art. 872 del Codice di commercio, rappresenta l'Amministrazione nelle cause di competenza delle magistrature giudiziarie ed amministrative residenti nel territorio a tal fine assegnato a ciascun compartimento dal decreto Reale di cui all'art. 11, e conserva la rappresentanza anche se in corso di lite la causa sia portata a cognizione di magistratura residente in altro compartimento; fermo peraltro il disposto della lettera c) dell'art. 10 per le cause ivi contemplate.

Art. 17.

Èassegnato all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato un fondo di dotazione di magazzino, in scorte di materiali e di oggetti di consumo, da determinarsi ogni anno con la legge di bilancio.

Tale fondo ha gestione propria e il suo rendiconto va allegato al consuntivo di cui all'art. 15, con le norme che verranno stabilite dal regolamento.

Art. 25.

Al servizio di ragioneria dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è affidato il riscontro sulla regolarità dei documenti relativi alle spese e delle rispettive contabilità, il riscontro sulle entrate, sul servizio di Cassa, sulla gestione dei magazzini e depositi, sugli inventari, nonché la tenuta delle scritture delle entrate e delle spese.

La revisione dei prodotti del traffico è affidata agli uffici di controllo con le norme che saranno stabilite dal regolamento e sotto la vigilanza della ragioneria.

I funzionari di ragioneria e quelli di cui all'art. 28 ordinatori delle spese sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti.

I funzionari non compresi nel comma precedente e nell'art. 14 e gli agenti non compresi nell'art. 37 rispondono direttamente alla Amministrazione dei danni ad essa arrecati per loro colpa o negligenza e l'Amministrazione è in facoltà di rivalersi, con le norme del regolamento, delle somme messe a loro carico mediante ritenute da praticare sui loro stipendi o paghe nei limiti consentiti dalle leggi vigenti.

Quando però occorra provvedere all'esecuzione coattiva anche sugli altri beni dell'agente ritenuto responsabile, questi è deferito al giudizio della Corte dei conti.

Contro il provvedimento amministrativo di cui al quarto comma il funzionario od agente può ricorrere alla Corte dei conti nel termine di 30 giorni da quello in cui gli fu data comunicazione per iscritto del provvedimento stesso.

Art. 26.

La Corte dei conti vigila sulla riscossione delle entrate, fa il riscontro consuntivo delle spese delle ferrovie dello Stato, ed ha il diritto di richiedere e ricevere tutti i documenti dai quali traggono origine le spese.

Le attribuzioni della Corte dei conti si esercitano per mezzo di un ufficio speciale presso la Direzione generale delle ferrovie dello Stato.

Il regolamento per l'esecuzione della presente legge stabilirà le norme per il funzionamento di detto ufficio.

Art. 27.

Èapplicabile all'Amministrazione delle ferrovie la legge sulla contabilità generale dello Stato in quanto non sia modificata dalle disposizioni della presente legge.

Mensilmente l'Amministrazione informa i ministri dei lavori pubblici e del tesoro sull'andamento degli introiti e delle spese e sulle conseguenti previsioni pel versamento dei residui prodotti al tesoro;

Art. 28.

Con norme da stabilirsi nel regolamento, sarà determinato a chi spetti la facoltà di firmare i ruoli di spese fisse, i mandati e buoni di pagamento, e saranno pure determinate le relative attribuzioni e responsabilità della ragioneria e regolate le verifiche di cassa.

Il pagamento dei ruoli, dei mandati o dei buoni sarà fatto, ove occorra, dalla cassa delle stazioni, secondo i modi e le garanzie che saranno prescritte dal suddetto regolamento.

Questo determinerà pure le norme necessarie per rendere facili e spedite, derogando, ove occorra, al precedente articolo, le operazioni comunque attinenti al contratto di trasporto ed i pagamenti che occorra far eseguire in via d'urgenza.

Art. 29.

Il direttore generale, previa approvazione del Consiglio di amministrazione, può aprire crediti, mediante mandati a disposizione, ed emettere a favore dei funzionari dipendenti mandati di anticipazione per spese da farsi in economia per lavori e forniture.

Tali mandati non possono eccedere la somma di L. 50.000 ed i relativi rendiconti mensili sono presentati alla ragioneria pel riscontro della Corte dei conti.

Art. 31.

Ai contratti da stipularsi coll'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, ed ai progetti da essa compilati, non sono applicabili le disposizioni degli articoli 322, 337 e 362 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, e relative modificazioni di cui alla legge 15 giugno 1893, n. 294.

Ai contratti stessi, dai quali derivino entrate o spese per l'azienda delle ferrovie dello Stato, sono applicabili le disposizioni della legge di contabilità generale dello Stato, salvo quelle degli articoli 9, 10, 12, 14, 15 e 16 della legge medesima. Il regolamento stabilirà quali contratti saranno da stipularsi in forma pubblica amministrativa.

Tuttavia è ammessa per qualsiasi importo la licitazione privata ogni qualvolta l'interesse dell'Amministrazione consigli di non applicare il sistema dell'asta pubblica.

È ammessa la trattativa privata:

a) con approvazione del direttore generale nei casi di contrattazione di importo non superiore a Lire 50.000, anche se ripartito in più anni;

b) con deliberazione motivata del Consiglio d'amministrazione, nei casi di contrattazione d'importo superiore a lire 50.000.

La deliberazione del Consiglio, quando si tratti di contrattazione d'importo superiore a lire 200.000, dovrà riportare l'approvazione del ministro dei lavori pubblici. Tale approvazione non occorre per le forniture, i lavori e le relative provviste, quando, con deliberazione motivata, sia riconosciuto che l'urgenza od il bisogno di garantire la sicurezza e regolarità dell'esercizio, a giudizio del Consiglio di amministrazione, non permettano l'indugio della gara.

Gli approvvigionamenti possono essere fatti direttamente nei luoghi di produzione e nei principali mercati stranieri, col mezzo di funzionari a ciò delegati dall'Amministrazione.

I servizi, i lavori e le forniture da farsi in economia si eseguiranno con le norme prescritte dal regolamento.

Art. 36.

Le casse dipendenti dalla ragioneria raccolgono gl'introiti disponibili delle stazioni e tutti gli altri proventi ordinari e straordinari, e provvedono al pagamento delle spese sopra mandati o diretti o a disposizione o di anticipazione, o mediante ruoli e fogli di paga del personale, emessi dall'Amministrazione e vidimati dal servizio centrale o dagli uffici staccati di ragioneria.

Le somme eccedenti i bisogni giornalieri di cassa sono versate alla Banca d'Italia.

Queste somme sono tenute in conto corrente speciale, distinto da quello del tesoro dello Stato, ad interesse, giusta convenzione che, su proposta del ministro del tesoro, di concerto con quello dei lavori pubblici, sarà approvata per decreto Reale.

Il direttore generale ha facoltà di fare prelevamenti sul detto conto corrente speciale per il servizio dell'azienda, mediante assegni vistati dal delegato del tesoro presso la sezione di tesoreria, a norma del regolamento.

Le norme per il servizio di cassa, e quelle per raccogliere, custodire e versare i fondi, sono stabilite dal regolamento.

Art. 37.

I cassieri e i sotto cassieri sono tenuti a prestare cauzione nella misura e nelle forme stabilite dal regolamento e sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti ai termini dell'art. 64 della legge 17 febbraio 1884, n. 2016.

In occasione dei conti resi dai cassieri, la Corte pronunzia anche sulle

eventuali responsabilità incontrate dai sotto-cassieri, salvo che questi ultimi, nella vacanza dei cassieri, ne abbiano assunte le funzioni e debbano quindi presentare il conto in proprio nome.

Queste disposizioni si applicano alle gestioni a decorrere dal 1° luglio 1905.

Art. 39.

Le riduzioni di tariffe sono approvate con decreto Reale su proposta del ministro dei lavori pubblici, di concerto con quelli del tesoro e dell'agricoltura, industria e commercio, uditi il Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato, il Consiglio generale del traffico e in seguito a deliberazione del Consiglio dei ministri.

Il decreto Reale, dopo un anno di esperimento, quando non venga revocato, sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge, continuando intanto ad avere effetto.

Dopo la riforma delle tariffe, di cui nel precedente articolo, nessuna tariffa potrà essere aumentata e nessuna condizione di trasporto aggravata se non per legge.

Le riduzioni dipendenti da concessioni speciali per trasporti temporanei, riguardanti determinate quantità di merci o determinate provenienze e destinazioni, che danno luogo a contratti con gli speditori, sono autorizzate dal direttore generale previa deliberazione favorevole del Consiglio d'amministrazione. Uguale trattamento deve essere usato a chiunque ne faccia richiesta a parità di condizioni.

Tali concessioni saranno soggette all'approvazione del ministro dei lavori pubblici, d'accordo col ministro del tesoro. Tale approvazione s'intenderà accordata quando, entro 8 giorni dalla comunicazione della relativa deliberazione al ministro dei lavori pubblici, questi non abbia dato avviso del suo dissenso dall'Amministrazione.

Ai trasporti di viaggiatori con treni accelerati, omnibus e misti, per i quali siano attuate riduzioni medie di tariffa non inferiori a quelle indicate dall'art. 5 della legge 9 giugno 1901, n. 220, sull'esercizio economico, sono applicabili le disposizioni degli articoli 3 e 4 della legge medesima.

Il decreto Reale, di cui nel primo comma del presente articolo, stabilirà, per questi trasporti, la limitazione della imposta erariale, di cui alla prima parte dell'art. 4 della legge anzidetta.

Art. 40.

Ogni quinquennio si procederà ad una generale revisione della nomenclatura e della classificazione delle merci.

Le modificazioni dipendenti da questa revisione saranno approvate con decreto Reale, su proposta del ministro dei lavori pubblici, di concerto coi ministri del tesoro e di agricoltura, industria e commercio, uditi il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato, il Consiglio generale del traffico e in seguito a deliberazione del Consiglio dei ministri. Il decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Art. 47.

L'esercizio di una linea è fatto con tre coppie giornaliere di treni viaggiatori, finchè il prodotto lordo annuo ricavato dai viaggiatori, non oltrepassi L. 7500 per chilometro.

Quando tale prodotto annuo superi, in via normale, le L. 7500 per chilometro, deve essere attivata una quarta coppia giornaliera di treni viaggiatori.

Sulle linee per le quali, dai trasporti viaggiatori, si ricavi un prodotto lordo annuo superiore a L. 10.000 per chilometro, il Consiglio di amministrazione, su proposta motivata del direttore generale, può autorizzare altre coppie giornaliere di treni viaggiatori.

È in facoltà del direttore generale di aumentare, per limitati periodi di tempo, il numero dei treni viaggiatori in aggiunta a quello normale.

I treni di lusso non sono computati nel numero giornaliero delle coppie ordinarie di treni viaggiatori delle singole linee.

Art. 50.

Verificandosi in via normale una diminuzione del prodotto dei viaggiatori, il numero giornaliero delle coppie dei treni viaggiatori può essere diminuito in relazione alle norme contenute nell' articolo 47.

Il numero dei treni viaggiatori effettuato su ciascuna linea in base all'orario in vigore all'atto dell'applicazione della presente legge, non può essere diminuito di una coppia se non quando il numero dei treni viaggiatori, in base al detto orario, sia superiore di due o più coppie, a quello determinato con le norme di cui agli articoli 47 e 49.

I treni viaggiatori delle linee, secondarie e quelli delle linee principali ai quali siano applicate tariffe ridotte hanno soltanto la seconda o la terza classe. I treni accelerati ed omnibus delle linee, principali possono avere soltanto la seconda e la terza classe; quelli misti anche la sola terza.

Pei treni suddetti sarà, ove occorra, provveduto per separare dagli altri viaggiatori quelli muniti di biglietto valevole per la prima classe.

Art. 52.

Sono deliberate dal Consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale:

a) la concessione o la soppressione di stazioni e di fermate;

b) la conversione di stazioni in fermate e di fermate in stazioni.

Art. 53.

Le assunzioni, le nomine, gli stipendi o paghe, gli avanzamenti, la disciplina, l'esonero, le condizioni di servizio in genere e le competenze accessorie del personale delle ferrovie dello Stato, sono regolati in base a norme approvate con decreto Reale, uditi il Consiglio d'amministrazione delle ferrovie stesse ed il Consiglio dei ministri.

Entro un anno dalla decorrenza che sarà stabilita col decreto di cui all'art. 85 della presente legge saranno fissate per decreto Reale, udito il Consiglio dei ministri, le piante organiche del personale dei primi sei gradi delle tabelle graduatorie esistenti, con determinazione del numero dei posti per ciascuna qualifica.

Ogni modificazione alle dette piante sarà approvata con le medesime forme e garentie.

I decreti Reali di cui al 2° e al 3° comma di questo articolo dovranno essere senza ritardo presentati al Parlamento per essere convertiti in legge.

Pei rimanenti gradi la determinazione del numero dei posti per ciascuna qualifica sarà fatta con deliberazione del Consiglio d'amministrazione, approvata dal ministro dei lavori pubblici.

Al conto consuntivo di ciascun esercizio sarà allegata la situazione numerica di tutto il personale, distinto per gradi e qualifiche, a dimostrazione della spesa corrispondente.

Art. 61.

È istituito presso il Ministero dei lavori pubblici (Direzione generale delle ferrovie dello Stato) un Consiglio generale del traffico.

Sono inoltre istituite Commissioni locali del traffico con sede a Torino, Milano, Bologna, Venezia, Genova, Firenze, Roma, Ancona, Napoli, Bari, Reggio Calabria e Palermo.

Con decreto Reale saranno indicati i gruppi di provincie appartenenti alla circoscrizione di ciascuna Commissione locale.

Art. 62.

Il Consiglio generale del traffico è chiamato a dare parere:

1° sulle proposte per aumento o diminuzione delle tariffe ferroviarie;

2° sulle soppressioni di tariffe in vigore;

3° sulla istituzione di nuove tariffe a titolo di esperimento e sulla opportunità di mantenerle o di abolirle ad esperimento finito;

4° sulla nomenclatura e sulla classificazione delle merci;

5° sulla interpretazione delle condizioni stabilite pei trasporti ferroviari e sulle eventuali proposte di varianti alle medesime;

6° su ogni quesito che al Consiglio venga sottoposto, dal ministro dei lavori pubblici o dall'Amministrazione delle ferrovie di Stato, circa i rapporti tra il pubblico e le ferrovie tanto nel servizio interno, quanto nei servizi cumulativi o di corrispondenza con altre amministrazioni di trasporti per terra o per acqua;

7° su le norme e le condizioni delle concessioni speciali di cui all'art. 39 della presente legge, e delle loro proroghe e rinnovazioni.

Il Consiglio, inoltre, tenuto conto anche dei lavori delle Commissioni locali, per incarico del ministro e del direttore generale, o anche di propria iniziativa, studia i bisogni dell'agricoltura, dell'industria e del commercio, in rapporto alle tariffe e al movimento ferroviario, e formula voti per soddisfarli.

È obbligatorio sentire l'avviso del Consiglio generale del traffico sugli oggetti indicati nei numeri 1, 2, 3 e 7 del presente articolo; se ne potrà prescindere nei casi di urgenza, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

Art. 63.

Il Consiglio generale del traffico è presieduto dal ministro dei lavori pubblici e si compone:

a) di otto membri scelti dal ministro dei lavori pubblici tra le persone che abbiano speciale conoscenza dei bisogni del commercio, dell'industria e dell'agricoltura;

b) di tre funzionari superiori del Ministero dei lavori pubblici; di tre del Ministero di agricoltura, industria a commercio; di due del Ministero del tesoro e di uno per ciascuno dei Ministeri delle finanze, delle poste e telegrafi, della guerra e della marina, che siano addetti a servizi collegati con quelli dei trasporti sulle ferrovie;

c) di tre funzionari superiori delle ferrovie dello Stato, scelti dal Consiglio d'amministrazione;

d) di un membro da designarsi dal Consiglio di amministrazione delle ferrovie Reali sarde; di un membro da designarsi dall'associazione delle ferrovie d'interesse locale e di un altro dall'Associazione italiana delle tramvie;

e) di un delegato per ciascuna delle Commissioni consultive locali di cui agli articoli 67 a 70 scelti dalle medesime fra i membri elettivi;

f) di due rappresentanti designati dal Consiglio superiore del commercio e della industria, e due designati dal Consiglio superiore d'agricoltura fra i propri membri;

g) di due rappresentanti delle più importanti compagnie di navigazione del Regno nominati, per turno di anzianità di costituzione, dal ministro dei lavori pubblici, sopra un elenco formato di accordo col ministro della marina e riveduto ogni quattro anni e secondo le norme che detterà il regolamento;

h) di un rappresentante dei sodalizi della stampa italiana eletto nei modi che saranno stabiliti dal regolamento;

i) di due delegati delle Camere di commercio e di due delegati delle associazioni agrarie da indicarsi nel regolamento, nominati nei modi stabiliti dal regolamento stesso;

l) di un delegato del Consiglio superiore di sanità;

m) di due membri eletti nel proprio seno dai rappresentanti del personale di cui all'art. 12 della legge 13 aprile 1911, n. 310, secondo norme approvate con decreto del ministro dei lavori pubblici.

Art. 64.

I membri del Consiglio generale del traffico sono nominati con decreto del ministro dei lavori pubblici.

Essi durano in carica quattro anni e possono essere confermati.
Però i membri della categoria e) durano in carica fino a che fanno parte della Commissione locale; i membri della categoria m) durano in carica finchè conservano la qualità di rappresentanti del personale.

Con decreto del ministro dei lavori pubblici uno dei membri del Consiglio è incaricato annualmente di fungere da vice presidente.

Art. 67.

Le Commissioni locali del traffico sono chiamate a dar parere, esprimere voti e fare studi sulle tariffe, gli orari locali e i bisogni del traffico della regione.

Art. 68.

La Commissione locale si compone:

a) di un capo compartimento che la presiede e di due altri funzionari dell'amministrazione, designati dal Consiglio di amministrazione;

b) di due membri delegati dalle Camere di commercio delle provincie interessate;

c) di due membri delegati dalle associazioni agrarie da indicarsi nel regolamento, nominati nei modi stabiliti dal regolamento stesso;

d) di due membri eletti dai presidenti delle Deputazioni provinciali delle provincie interessate.

Art. 69.

Le Commissioni locali emettono i loro pareri a maggioranza assoluta dei presenti, e, in caso di parità, prevale quello che avrà ottenuta l'approvazione del presidente.

Art. 70.

I membri delle Commissioni locali durano in carica quattro anni) e possono essere riconfermati.

Art. 71.

I membri del Consiglio generale non appartenenti alle categorie b) e c) e quelli delle Commissioni locali estranei all'Amministrazione ferroviaria non possono essere sostituiti da supplenti.

Art. 75.

I membri del Parlamento non possono far parte del Consiglio di amministrazione, del Consiglio generale del traffico e delle Commissioni locali del traffico, di cui agli articoli 4, 61 e 68 della presente legge.

Art. 78.

All'Amministrazione stessa, sotto la diretta dipendenza del ministro dei lavori pubblici, sono affidati gli studi, la direzione e la sorveglianza dei lavori per nuove ferrovie da costruirsi per conto diretto dello Stato. Tale incarico è estraneo all'esercizio autonomo delle ferrovie.

Le spese all'uopo occorrenti sono fatte coi fondi stanziati nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici.

Le spese di amministrazione per studi, dirigenza, sorveglianza e liquidazione delle costruzioni suddette, e quelle per trasporti, per lavori in economia e per somministrazioni di materiali e oggetti di magazzino, sono per ciascuna linea anticipate sul bilancio delle ferrovie dello Stato e semestralmente rimborsate con mandati sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici.

La Direzione generale delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad introdurre, durante l'esecuzione dei lavori, le modificazioni al progetto approvato che, senza alterare le linee generali del tracciato, abbiano lo scopo di evitare frane ed altre difficoltà dei terreni, di conseguire economie e di meglio provvedere ad esigenze tecniche ed economiche delle quali non si fosse potuto tenere conto nel progetto.

All'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è affidata la sorveglianza della costruzione di ferrovie concesse all'industria privata quando lo Stato debba assumerne poi l'esercizio. In tal caso sono deferite all'Amministrazione stessa tutte le facoltà ed attribuzioni che spettano per le vigenti leggi all'autorità governativa.

Art. 79.

Le azioni giudiziarie, che comunque si riferiscono alla gestione delle linee ferroviarie e di navigazione esercitate dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, alla costruzione di nuove linee ad essa affidata a termini dell'articolo precedente, nonché ad ogni altra speciale gestione attribuitale, devono istituirsi in confronto della detta Amministrazione delle ferrovie dello Stato, osservate le norme per la sua rappresentanza.

È fatta soltanto eccezione per le controversie dipendenti dalle espropriazioni e dai contratti di appalto o di fornitura rispettivamente compiute o stipulati per la costruzione, se questa non fu eseguita a cura dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, anche se si tratti di linee da essa esercitate.

Spettano al Servizio legale dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato la rappresentanza e la difesa in giudizio, nonché la consulenza per tutte le controversie od affari contemplati nel primo comma del presente articolo.

Nelle cause di competenza dei pretori e dei conciliatori, l'Amministrazione può essere rappresentata dagli agenti in nome od in confronto dei quali fu istituito il giudizio, o da agenti amministrativi muniti di delega.

Parche consti della loro qualità, i funzionari appartenenti agli uffici del servizio legale non hanno bisogno di mandato per assumere la rappresentanza e la difesa dell'Amministrazione innanzi qualunque magistratura del Regno, o per sottoscrivere atti giudiziali anche nei casi nei quali, a termini delle leggi vigenti in materia civile, penale od amministrativa, occorra un mandato speciale.

Art. 80.

Nelle sedi degli uffici distaccati del servizio centrale legale la difesa dell'Amministrazione è affidata di regola agli uffici stessi.

Fuori le sedi di detti uffici il patrocinio delle liti che interessano le ferrovie dello Stato potrà essere affidato a delegati inscritti in albo speciale, che verrà redatto per ciascuna sede di tribunali, Corti d'appello o Corti di cassazione. La trattazione delle cause potrà essere continuata negli altri stadi di giurisdizione dal delegato cui fu affidata in principio.

Gli albi dei difensori delegati saranno, per effetto della presente legge, approvati dal Consiglio d'amministrazione, su parere di una Commissione per ciascuna sede di compartimento.

Detta Commissione è composta del primo presidente e del procuratore generale della Corte d'appello, del regio avvocato erariale, del presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati e del capo dell'ufficio legale ferroviario, che risiedono nella città sede del compartimento, o che su di essa hanno giurisdizione.

Saranno preferiti, per detta iscrizione, quegli attuali avvocati delegati ferrovieri o delegati erariali che si riputeranno più idonei al patrocinio delle liti ferroviarie. Il numero degli inscritti nell'albo sarà determinato in seguito a parere della Commissione suddetta ed in proporzione ai bisogni del servizio. In caso di vacanze, ne sarà data pubblica notizia.

Le norme che regolano la difesa delegata di tutte le altre Amministrazioni dello Stato, sono estese anche all'Amministrazione ferroviaria specialmente per quanto dispongono: pel divieto di assumere cause contro le altre Amministrazioni dello Stato; pel vincolo di dipendenza verso l'ufficio delegante, e per l'obbligo di accettare le liquidazioni delle proprie competenze con come fatte dall'ufficio delegante.

Spetta ai capi degli uffici legali di scegliere, caso per caso, fra gli inscritti nell'albo, il delegato a trattare ogni singola causa, non ritenuta a difesa diretta, tenendo conto delle relative attitudini e di un'equa distribuzione degli incarichi.

Sulla proposta dell'Amministrazione delle ferrovie, dello Stato, può il ministro dei lavori pubblici incaricare avvocati del libero loro del patrocinio di liti di eccezionale gravità.

I membri del Parlamento sono incompatibili ad assumere tali incarichi, nonché ad essere inscritti nell'albo dei delegati.

Art. 82.

Il personale medico alla dipendenza del relativo servizio centrale compie le funzioni di vigilanza igienica, di consulenza, di accertamento della idoneità fisica del personale e di ispezione, secondo le norme stabilite in apposito regolamento.

I medici di riparto, i consulenti, gli specialisti ed i medici aiuti non hanno qualità d'impiegati. La designazione dei medici di riparto sarà fatta sempre da apposite Commissioni per ciascun compartimento con le norme stabilite dal suddetto regolamento.

Pei medici incaricati del servizio delle linee, il corrispettivo dell'opera da essi prestata è costituito dalla carta di libera circolazione su determinati percorsi, oltre alle concessioni di biglietti ammesse per gli agenti ferroviari e loro famiglie dall'art. 83; salvochè condizioni di speciale onerosità del servizio, sia per la intensità di esso nei centri ferroviari, sia perché esplicantesi in zone malariche, non esigano anche la concessione di una speciale, adeguata retribuzione.

Ai medici, i quali abbiano lodevolmente prestato servizio per non meno di dieci anni, e ne siano dispensati, sarà conservata la carta di libera circolazione e la concessione dei biglietti di cui sopra, per un periodo proporzionale che verrà fissato dal regolamento.

La nomina, le condizioni, i casi di revoca e di dispensa, le attribuzioni e gli eventuali compensi dei detti medici, nonché dei consulenti e specialisti, sono disciplinati dal regolamento di cui al primo comma, che verrà approvato con decreto del ministro dei lavori pubblici, su proposta del Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato, udita la Direzione generale di sanità del Regno.

Art. 84.

Avranno diritto alla carta di libera circolazione sulle ferrovie dello Stato i membri del Consiglio generale del traffico, e i membri delle Commissioni locali limitatamente alle linee comprese nei rispettivi gruppi di provincie di cui al secondo comma dell'articolo 61.

I membri del Consiglio generale del traffico che non risiedono nella capitale del Regno hanno diritto inoltre a una diaria di L. 20, e i componenti le Commissioni locali, che non risiedono nella città sede della rispettiva Commissione, ad una diaria di L. 15.

Art. 86.

Con decreto Reale, udito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie, il Consiglio di Stato, la Corte dei conti per la parte riguardante la contabilità ed il riscontro, e il Consiglio dei ministri, sarà provveduto all'approvazione del regolamento per l'esecuzione della presente legge.

Le modificazioni al regolamento stesso sono proposte dal Consiglio di amministrazione delle ferrovie ed approvate per decreto Reale nella forma e con la procedura di cui al comma precedente.