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REGIO DECRETO 21 dicembre 1911, n. 1476

Che istituisce presso il Ministero di agricoltura industria e commercio un Consiglio per l'istruzione agraria. (011U1476)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/02/1912 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  18-2-1912 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Vista la legge 6 giugno 1885, n. 3141 (serie 3ª);
Visto il R. decreto di pari data, col quale è abolito il Consiglio superiore per l'insegnamento agrario, industriale e commerciale;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



È istituito presso il ministero di agricoltura, industria e commercio un Consiglio per l'istruzione agraria.

Esso è presieduto dal ministro e composto di quattordici membri; di essi otto sono scelti dal ministro fra persone che hanno speciale competenza nelle questioni relative all'agricoltura e all'istruzione agraria; due fanno parte del Consiglio di diritto, e cioè i direttori generali dell'agricoltura e delle foreste; quattro sono designati al ministro dai corpi scientifici e didattici indicati nell'articolo seguente e debbono appartenere al personale insegnante delle scuole agrarie e al personale direttivo delle stazioni agrarie e speciali.

Fra gli otto membri nominati dal ministro almeno uno deve essere titolare di cattedre ambulanti di agricoltura.

Un funzionario del ministero, nominato dal ministro, ha le funzioni di segretario del Consiglio.

I consiglieri durano in carica quattro anni e si rinnovano ogni biennio per metà, eccetto quelli che ne fanno parte di diritto. Il Consiglio è costituito e rinnovato con decreto reale, promosso dal ministro di agricoltura, industria e commercio. Col decreto di costituzione o di rinnovazione è nominato fra i membri del Consiglio un vice presidente, che dura in carica due anni.

La scadenza nel primo biennio è determinata dalla sorte, nei bienni successivi dall'anzianità.

I consiglieri scaduti non possono essere rinominati se non dopo trascorso un anno dalla scadenza.

I consiglieri nominati in sostituzione di altri che, per qualsiasi causa abbiano cessato di far parte del Consiglio prima della scadenza del biennio, conservano, agli effetti della rinnovazione del Consiglio, l'anzianità dei loro predecessori.