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LEGGE 21 luglio 1911, n. 861

Concernente la istituzione di corsi magistrali in comuni sedi di ginnasi isolati e privi di scuola normale. (011U0861)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/09/1911 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  12-9-1911 al: 31-7-1923
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Art. 1



Nei comuni che sono sedi di ginnasio isolato, governativo o pareggiato, e privi di scuola normale, si può istituire, con decreto Reale, un corso magistrale biennale.

Le spese per i locali, l'illuminazione, il riscaldamento, l'arredamento scolastico, il materiale scientifico e il personale di servizio sono a carico dell'ente che provvede a queste spese per il ginnasio.