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LEGGE 21 luglio 1911, n. 848

Concernente l'aumento delle sovvenzioni chilometriche per le ferrovie da concedere all'industria privata. (011U0848)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/09/1911 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  6-9-1911 al: 21-12-2008
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Art. 1



Il massimo della sovvenzione chilometrica per le concessioni di ferrovie pubbliche all'industria privata, stabilito dall'art. 13 della legge 9 luglio 1905, n. 413, è portato a L. 10,000 per 50 anni.