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LEGGE 25 giugno 1911, n. 575

Per i provvedimenti relativi agli anziani ed all'elevazione dei minimi di stipendio del personale dipendente dal Ministero delle poste e dei telegrafi. (011U0575)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/07/1911 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  16-7-1911 al: 15-12-2009
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Art. 1



Agl'impiegati ed agenti dell'Amministrazionee delle poste e dei telegrafi, nominati in ruolo nell'Amministrazione stessa prima dell'andata in vigore della legge 19 luglio 1907, n. 515, esclusi quelli del quadro terzo della tabella A annessa alla presente legge, e quelli che hanno raggiunto il massimo stipendio del quadro cui appartengono, è concesso, a decorrere dal 1° luglio 1911, un assegno personale corrispondente:

all'intero aumento di stipendio loro spettante per il periodo in corso di maturazione alla data suddetta, se la loro nomina in ruolo sia anteriore al 1° luglio 1887;

ai quattro quinti di detto aumento pei nominati dal 1° luglio 1887 a tutto il 30 giugno 1892;

ai tre quinti pei nominati dal 1° luglio 1892 a tutto il 30 giugno 1897;

ai due quinti pei nominati dal 1° luglio 1897 a tutto il 30 giugno 1907.

L'assegno non potrà però essere inferiore a L. 200, 150 e 120 rispettivamente per il personale di prima, seconda e terza categoria.