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REGIO DECRETO 1 dicembre 1910, n. 957

Che approva e rende esecutoria l'annessa convenzione per la concessione della costruzione e dell'esercizio d'una ferrovia da Siena per Buonconvento a Montantico (010U0957)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/04/1911 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
Testo in vigore dal:  16-4-1911 al: 15-12-2010
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Art. 1


VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Viste le leggi 29 luglio 1879, n. 5002 (serie 3ª) e 24 luglio 1887, n. 4785 (serie 3ª), il Nostro decreto 25 dicembre 1887, n. 5162-bis (serie 3ª) convertito in legge 30 giugno 1889, n. 6183 (serie 3ª) e le leggi 30 aprile 1899, n. 168, 4 dicembre 1902, n. 506, 22 aprile 1905, n. 137, 9 luglio 1905, n. 413, 30 giugno 1906, n. 272, 16 giugno 1907, n. 540, 7 luglio 1907, n. 429, 12 luglio 1908, n. 444 e 15 luglio 1909, n. 524;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei Nostri ministri, segretari di Stato pei lavori pubblici e pel tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvata e resa esecutoria la convenzione stipulata in data 21 novembre 1910, fra i predetti Nostri ministri dei lavori pubblici e del tesoro, in rappresentanza dello Stato, e il legale rappresentante della Società anonima «Societè francaise de chemins de fer en Toscane», per la concessione della costruzione e dell'esercizio di una ferrovia a trazione a vapore ed a sezione normale da Siena per Buonconvento a Montantico.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì l° dicembre 1910.

VITTORIO EMANUELE.

Luzzatti - Tedesco - Sacchi.

Visto, Il guardasigilli: Fani.