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REGIO DECRETO 27 novembre 1910, n. 938

Concernente i mandati di anticipazione per indennità a favore di sopraintendenti e direttori dei monumenti, dei musei e scavi archeologici del Ministero della pubblica istruzione. (010U0938)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/02/1911 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal: 19-2-1911
al: 9-2-2011
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il R.  decreto  13  aprile  1882,  n.  811,  che  approva  il
regolamento per le  spese  da  farsi  ad  economia  in  servizio  del
Ministero della pubblica istruzione; 
 
  Visto l'art. 16 della legge di contabilita' generale dello Stato  e
gli articoli 318-319 del relativo regolamento; 
 
  Ritenuto che per speciali esigenze  del  Ministero  della  pubblica
istruzione occorre che i RR. sopraintendenti ai monumenti, ai musei e
scavi archeologici e alle gallerie e alle opere d'arte ed i direttori
dei RR. musei e delle RR. gallerie siano messi in grado di far fronte
alle spese per indennita' e rimborsi  ai  funzionari  delle  suddette
soprintendenze ed Istituti inviati in ispezione e missione; 
 
  Sentito il parere del Consiglio di Stato; 
 
  Sulla proposta del Nostro ministro,  segretario  di  Stato  per  la
pubblica istruzione, di concerto con il Nostro ministro segretario di
Stato per il tesoro; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  Potranno essere tratti mandati di anticipazione a  favore  dei  RR.
sopraintendenti ai monumenti, ai musei  e  scavi  archeologici,  alle
gallerie e alle opere d'arte e dei direttori dei RR.  musei  e  delle
RR. gallerie, o per essi, a favore dei rispettivi  segretari-economi,
sul capitolo  del  bilancio  passivo  del  Ministero  dell'istruzione
pubblica riguardante indennita' per ispezioni e missioni in  servizio
delle antichita' e belle arti. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 27 novembre 1910. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                                   Tedesco - Credaro. 
 
  Visto, Il guardasigilli: Fani.