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REGIO DECRETO 11 dicembre 1910, n. 923

Che sopprime alcune parole dell'art. 10 del regolamento per la legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli. (010U0923)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/02/1911 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  8-2-1911 al: 15-12-2010
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Art. 1


VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 31 agosto 1910, n. 665, col quale fu modificato il testo unico della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli, approvato con Nostro decreto 10 novembre 1907, n. 818;

Visto il Nostro decreto 31 agosto 1910, n. 698, col quale, in relazione alla predetta modificazione, fu modificato il regolamento per la esecuzione del testo unico della legge, già approvato con Nostro decreto 14 giugno 1909, n. 442;

Riconosciuta la necessità di rettificare l'errore incorso nella trascrizione del comma 1°, dell'art. 10, contenuto nell'art. 1 del detto decreto n. 698, in seguito al quale anche alle donne minorenni sarebbe fatto obbligo di dimostrare l'adempimento della istruzione per ottenere il libretto di lavoro, contrariamente a quanto dispone l'art. 2 del testo unico della legge;

Sentito il Consiglio di Stato e il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei Nostri ministri, segretari di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio, per gli interni, per la grazia e giustizia, e per l'istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nel 1° comma dell'art. 10 del regolamento per la legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli contenuto nell'art. 1 del R. decreto 31 agosto 1910, n. 698, sono soppresse le parole «e le donne minorenni».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 dicembre 1910.

VITTORIO EMANUELE.

Luzzatti - Raineri - Fani -Credaro.

Visto, Il guardasigilli: Fani.