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REGIO DECRETO 7 settembre 1910, n. 682

Che sostituisce alcuni articoli del regolamento per gli archivi di Stato. (010U0682)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/10/1910 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  25-10-1910 al: 15-12-2010
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Art. 1


VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visto il R. decreto 9 settembre 1902, n. 445 che approva il regolamento generale per gli archivi di Stato;

Udito il parere del Consiglio per gli archivi del Regno, della relativa Giunta e del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Agli articoli 21, 22, 23, 24, 25, 57, 58, 59 e 61 del regolamento generale per gli archivi di Stato approvato col R. decreto 9 settembre 1902, n. 445, sono sostituiti i seguenti:

Art. 21. - Gli alunni devono fare presso un archivio di Stato il tirocinio di non meno di sei mesi per acquistare cognizioni pratiche e dar prova della necessaria attitudine al servizio archivistico.

Il tirocinio è gratuito; però può il Ministero accordare agli alunni una indennità mensile non superiore a L. 100.

La nomina al primo grado retribuito sarà fatta seguendosi l'ordine della graduatoria del concorso di ammissione.

Art. 22. - Durante il periodo del tirocinio gli alunni seguiranno la scuola di paleografia e dottrina archivistica di cui al capo V del presente titolo, dedicandosi nel tempo stesso ai lavori di archivio loro assegnati dai direttori.

Negli archivi nei quali non esiste scuola di paleografia e dottrina archivistica, il direttore o, sotto la sua vigilanza, un impiegato di prima categoria da lui designato, insegnerà le materie indicate nel programma d'esame della scuola stessa.

La frequenza ai corsi è obbligatoria per gli impiegati di 1ª e 2ª categoria fino al conseguimento del diploma d'idoneità.

Art. 23. - Gli impiegati addetti ad un archivio dove non sia istituita la scuola di paleografia e dottrina archivistica saranno destinati dal Ministero a sostenere gli esami presso altro archivio dove la scuola abbia sede.

Essi saranno considerati in missione ed avranno diritto alle indennità di viaggio e di soggiorno, a norma delle vigenti disposizioni.

Art. 24. - Sono dispensati dall'esame di paleografia e dottrina archivistica, ma non dalla frequenza alla scuola, gli alunni forniti del diploma di approvazione nell'esame finale nel corso di paleografia e scienze ausiliarie della storia presso il R. Istituto di studi superiori, pratici e di perfezionamento in Firenze, ovvero dall'attestato di approvazione precedentemente conseguito nella scuola di archivistica annessa ad un archivio di Stato del Regno.

Art. 25. - Gli alunni che non abbiano dato prova di idoneità o di diligenza possono essere tenuti in esperimento pel periodo di tempo, non oltre i due anni, che venga stabilito dalla Giunta del Consiglio per gli archivi, senza che per questo si ritardino le nomine degli altri.

Qualora, al termine di tale periodo, non siano giudicati idonei al servizio archivistico o sempre quando non serbino regolare condotta, gli alunni saranno dispensati dall'impiego, su conforme parere della Giunta del Consiglio per gli archivi.

Art. 57. - L'insegnamento della paleografia e dottrina archivistica, quando nell'archivio vi siano alunni ovvero sottoarchivisti o sottoassistenti obbligati a frequentarne i corsi, a norma del precedente art. 22, è stabilito dal direttore in modo da rendere possibile ad essi la conoscenza delle materie d'esame compatibilmente con gli altri doveri di ufficio.

Normalmente il corso sarà biennale ed il numero delle lezioni non sarà minore di due per settimana, da novembre a luglio di ogni anno.

Le lezioni, le quali verseranno sulle materie di cui alla tabella F, allegato n. 6, saranno accompagnate da esercizi pratici su documenti originali o sui loro fac-simili.

Art. 58. - Oltre gli alunni, i sottoarchivisti ed i sottoassistenti obbligati a frequentarne i corsi, può essere ammesso anche alla scuola chi abbia compiuti gli studi liceali e si faccia iscrivere sul registro degli studenti prima del cominciamento del corso.

Il direttore dell'archivio può anche ammettervi, in qualità di uditori, le persone che gliene chiedano licenza.

Il Ministero dovrà essere informato dell'apertura del corso, delle modalità stabilite per l'insegnamento e del numero e dei nomi degli inscritti in qualità di studenti.

Art. 59. - Al termine del corso gli alunni, i sotto archivisti e sotto assistenti e quelli tra gli studenti che abbiano regolarmente frequentato la scuola, vengono esaminati da una Commissione composta del direttore dell'archivio, presidente, dell'insegnante e di tre componenti scelti dal direttore tra i professori di paleografia nell'Università o negli Istituti universitari, tra i professori di lettere e di storia dei RR. licei e tra i funzionari superiori delle biblioteche governative, che risiedono sul luogo.

Art. 61. - Ogni esaminatore dispone di 10 punti per ciascuna delle prove scritte e di altrettanti per la prova orale e il candidato non è dichiarato idoneo se per ciascuna di esse non ottenga sei decimi del numero totale dei voti.

Il risultato degli esami è comunicato con speciale relazione al Ministero. Dopo che ne sarà stato preso atto, il direttore parteciperà agli interessati il risultato indicando i punti ottenuti. A coloro che siano stati approvati negli esami sarà rilasciato un attestato.

Agli studenti che non abbiano subiti gli esami e agli uditori i quali non potranno essere in niun caso ammessi a sostenerli, potrà rilasciarsi un certificato di aver frequentata la scuola e della diligenza dimostrata.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Venezia, addì 7 settembre 1910.

VITTORIO EMANUELE.

Luzzatti.

Visto, Il guardasigilli: Fani.