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REGIO DECRETO 7 settembre 1910, n. 682

Che sostituisce alcuni articoli del regolamento per gli archivi di Stato. (010U0682)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/10/1910 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 25-10-1910
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Sulla proposta del Nostro ministro, segretario  di  Stato  per  gli
affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri; 
 
  Visto il R. decreto  9  settembre  1902,  n.  445  che  approva  il
regolamento generale per gli archivi di Stato; 
 
  Udito il parere del Consiglio per  gli  archivi  del  Regno,  della
relativa Giunta e del Consiglio di Stato; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
  Agli articoli 21, 22, 23, 24, 25, 57, 58, 59 e 61  del  regolamento
generale per  gli  archivi  di  Stato  approvato  col  R.  decreto  9
settembre 1902, n. 445, sono sostituiti i seguenti: 
 
  Art. 21. - Gli alunni devono fare presso un archivio  di  Stato  il
tirocinio di non meno di sei mesi per acquistare cognizioni  pratiche
e dar prova della necessaria attitudine al servizio archivistico. 
 
  Il tirocinio e' gratuito; pero' puo' il  Ministero  accordare  agli
alunni una indennita' mensile non superiore a L. 100. 
 
  La nomina al primo grado retribuito sara' fatta seguendosi l'ordine
della graduatoria del concorso di ammissione. 
 
  Art. 22. - Durante il periodo del tirocinio gli  alunni  seguiranno
la scuola di paleografia e dottrina archivistica di cui al capo V del
presente titolo, dedicandosi nel tempo stesso ai lavori  di  archivio
loro assegnati dai direttori. 
 
  Negli archivi nei quali non esiste scuola di paleografia e dottrina
archivistica, il direttore o, sotto la sua vigilanza, un impiegato di
prima categoria da lui designato, insegnera' le materie indicate  nel
programma d'esame della scuola stessa. 
 
  La frequenza ai corsi e' obbligatoria per gli impiegati di 1ª e  2ª
categoria fino al conseguimento del diploma d'idoneita'. 
 
  Art. 23. - Gli impiegati  addetti  ad  un  archivio  dove  non  sia
istituita la scuola di paleografia e  dottrina  archivistica  saranno
destinati dal Ministero a sostenere gli esami presso  altro  archivio
dove la scuola abbia sede. 
 
  Essi saranno  considerati  in  missione  ed  avranno  diritto  alle
indennita'  di  viaggio  e  di  soggiorno,  a  norma  delle   vigenti
disposizioni. 
 
  Art. 24. - Sono dispensati dall'esame  di  paleografia  e  dottrina
archivistica, ma non dalla frequenza alla scuola, gli alunni  forniti
del  diploma  di  approvazione  nell'esame  finale   nel   corso   di
paleografia e scienze ausiliarie della storia presso il  R.  Istituto
di studi superiori, pratici e di perfezionamento in  Firenze,  ovvero
dall'attestato  di  approvazione  precedentemente  conseguito   nella
scuola di archivistica annessa ad un archivio di Stato del Regno. 
 
  Art. 25. - Gli alunni che non abbiano dato prova di idoneita' o  di
diligenza possono essere tenuti in esperimento pel periodo di  tempo,
non oltre i due anni, che venga stabilito dalla Giunta del  Consiglio
per gli archivi, senza che per questo si ritardino  le  nomine  degli
altri. 
 
  Qualora, al termine di tale periodo, non siano giudicati idonei  al
servizio archivistico o sempre quando non serbino regolare  condotta,
gli alunni saranno dispensati dall'impiego, su conforme parere  della
Giunta del Consiglio per gli archivi. 
 
  Art.  57.   -   L'insegnamento   della   paleografia   e   dottrina
archivistica,   quando   nell'archivio   vi   siano   alunni   ovvero
sottoarchivisti o sottoassistenti obbligati a frequentarne i corsi, a
norma del precedente art. 22, e' stabilito dal direttore in  modo  da
rendere  possibile  ad  essi  la  conoscenza  delle  materie  d'esame
compatibilmente con gli altri doveri di ufficio. 
 
  Normalmente il corso sara' biennale ed il numero delle lezioni  non
sara' minore di due per settimana, da novembre a luglio di ogni anno. 
 
  Le lezioni, le quali verseranno sulle materie di cui  alla  tabella
F, allegato  n.  6,  saranno  accompagnate  da  esercizi  pratici  su
documenti originali o sui loro fac-simili. 
 
  Art. 58. - Oltre gli alunni, i sottoarchivisti ed i sottoassistenti
obbligati a frequentarne i corsi,  puo'  essere  ammesso  anche  alla
scuola chi abbia compiuti gli studi liceali e si faccia iscrivere sul
registro degli studenti prima del cominciamento del corso. 
 
  Il direttore dell'archivio puo' anche ammettervi,  in  qualita'  di
uditori, le persone che gliene chiedano licenza. 
 
  Il Ministero dovra' essere informato dell'apertura del corso, delle
modalita' stabilite per l'insegnamento e del numero e dei nomi  degli
inscritti in qualita' di studenti. 
 
  Art. 59. - Al termine del corso gli alunni, i  sotto  archivisti  e
sotto assistenti e quelli tra gli studenti che  abbiano  regolarmente
frequentato la scuola, vengono esaminati da una Commissione  composta
del direttore dell'archivio, presidente,  dell'insegnante  e  di  tre
componenti scelti dal  direttore  tra  i  professori  di  paleografia
nell'Universita' o negli Istituti universitari, tra i  professori  di
lettere e di storia dei RR. licei e tra i funzionari superiori  delle
biblioteche governative, che risiedono sul luogo. 
 
  Art. 61. - Ogni esaminatore dispone di 10 punti per ciascuna  delle
prove scritte e di altrettanti per la prova orale e il candidato  non
e' dichiarato idoneo se per ciascuna di esse non ottenga  sei  decimi
del numero totale dei voti. 
 
  Il risultato degli esami e' comunicato con  speciale  relazione  al
Ministero.  Dopo  che  ne  sara'  stato  preso  atto,  il   direttore
partecipera'  agli  interessati  il  risultato  indicando   i   punti
ottenuti. A coloro  che  siano  stati  approvati  negli  esami  sara'
rilasciato un attestato. 
 
  Agli studenti che non abbiano subiti gli esami  e  agli  uditori  i
quali non potranno essere in niun caso ammessi a  sostenerli,  potra'
rilasciarsi un certificato di aver  frequentata  la  scuola  e  della
diligenza dimostrata. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Venezia, addi' 7 settembre 1910. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                                            Luzzatti. 
 
  Visto, Il guardasigilli: Fani.