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REGIO DECRETO 26 giugno 1910, n. 558

Che modifica la tabella organica degli ufficiali giudiziari addetti alle Corti di cassazione e di appello, ai tribunali civili e penali e alle preture. (010U0558)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/07/1910 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  1-7-1910 al: 9-2-2011
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto l'art. 13 della legge 21 dicembre 1902, n. 528, col quale il Governo del Re fu autorizzato a sottoporre a revisione il ruolo organico degli ufficiali giudiziari, e, occorrendo, a modificarlo con R. decreto;
Visto il R. decreto 17 dicembre 1903, n. 487, che determina il numero degli ufficiali giudiziari e la ripartizione di essi presso le autorità giudiziarie in conformità dell'annessa tabella;
Ritenuta la convenienza di modificare il numero e la ripartizione degli ufficiali giudiziari in alcuni distretti di Corte d'appello;
Sulla proposta del Nostro guardasigilli, ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti;

Sentito

il Consiglio dei ministri; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



La tabella organica degli ufficiali giudiziari addetti alle Corti di cassazione e di appello, ai tribunali civili e penali e alle preture, approvata col R. decreto 17 dicembre 1903, n. 487, è modificata in conformità dell'elenco annesso al presente decreto, visto, d'ordine Nostro, dal ministro predetto.