stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 11 luglio 1909, n. 879

Che aumenta il contributo dello Stato pei lavori di rimboscamento e di rinsaldamento rispettivamente nella provincia di Reggio Emilia. (009U0879)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/07/1910 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  10-7-1910 al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto il R. decreto in data 29 luglio 1904, n. 432, col quale veniva costituito un Consorzio fra lo Stato e la provincia di Reggio Emilia, per procedere, ai termini dell'art. 11 della vigente legge forestale 20 giugno 1877, n. 3917 (serie 2ª), al rimboscamento e consolidamento, col concorso del Governo, dei terreni di quella Provincia, che, per la loro natura e situazione influiscono a disordinare il corso delle acque e ad alterare la consistenza del suolo;
Visto che col precitato R. decreto si stabiliva che il Governo concorresse per la metà delle spese occorrenti nei lavori di rimboscamento suindicati e fino alla somma annua di L. 5000, e che l'altra metà rimanesse a carico della Provincia interessata;
Vista la deliberazione presa dal Consiglio provinciale di Reggio Emilia nell'adunanza del 5 dicembre 1908, colla quale viene aumentato fino a L. 10,000 il contributo della Provincia nelle spese su ricordate, e per la durata di cinque anni consecutivi;
Visti gli articoli 5 ed 11 della vigente legge forestale 20 giugno 1877, n. 3917 (serie 2ª);

Sulla

proposta del Nostro ministro per l'agricoltura, l'industria ed il commercio; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

Il contributo annuo del Governo nei lavori di rimboscamento e rinsaldamento da eseguirsi nella provincia di Reggio Emilia, a cura di quel Comitato forestale, determinato fino alla somma di L. 5000 col R. decreto 20 luglio 1904, n. 432, è aumentato, a decorrere dall'esercizio finanziario 1909-910 e per la durata di cinque esercizi consecutivi, ossia fino all'esercizio 1913-914 inclusivo, a L. 10,000, somma corrispondente al contributo stabilito dalla Provincia interessata.

La somma di L. 10,000 anzidetta sarà prelevata dal fondo stanziato nel bilancio passivo del Ministero di agricoltura, industria e commercio al capitolo n. 73 per l'anno finanziario 1909-910 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci per gli esercizi successivi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 luglio 1909.

VITTORIO EMANUELE.

Cocco - Ortu.

Visto, il guardasigilli: Orlando.