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LEGGE 25 luglio 1909, n. 556

Che regola la tassa di bollo da applicarsi ai titoli o valori esteri. (009U0556)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/08/1909 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  27-8-1909 al: 17-10-1918
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Art. 1



I titoli di rendita, le obbligazioni ed altri effetti pubblici, emessi da Stati esteri, sono soggetti alla tassa di bollo in ragione di una lira per ogni cento lire di valore nominale o frazione di centinaio, senza aumento di decimi. Sono esenti da questa tassa i buoni del tesoro omessi da Stati esteri con scadenza inferiore ad anni cinque.

Le azioni, le obbligazioni, i titoli di prestiti di qualsiasi specie omessi da Comuni o Provincie di Stati esteri, o da Società commerciali, o da corporazioni o da qualsiasi altro Istituto straniero, sono soggetti alla tassa di bollo in ragione di due lire per ogni cento lire di valore nominale o frazione di centinaio, senza aumento di decimi. Rimangono soggetti alle disposizioni in vigore i titoli delle Società straniere di cui all'art. 70 del testo unico delle leggi sul bollo approvato con R. decreto 4 luglio 1897, n. 414.

Le frazioni di centinaio dipendenti unicamente dal ragguaglio della moneta estera a quella italiana, non sono computate agli effetti della tassa se sono inferiori a lire cinquanta.

Per i titoli che risulteranno già assoggettati al bollo secondo le prescrizioni del testo unico di legge approvato con R. decreto 1 luglio 1897, n. 414, è dovuto il supplemento di tassa corrispondente alla differenza tra la tassa già pagata e quella stabilita dalla presente legge.

Agli effetti della commisurazione della tassa, sarà stabilita, con decreto del ministro del tesoro, il ragguaglio delle minute indicate nei titoli esteri alla moneta italiana, tenendo conto della parità monetaria.