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REGIO DECRETO 29 agosto 1908, n. 831

Che approva l'annessa Convenzione per la concessione, costruzione ed esercizio della ferrovia secondaria Civitacastellana-Viterbo. (008U0831)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/04/1909 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  29-4-1909 al: 15-12-2010
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Art. 1


VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Viste le leggi 29 luglio 1879, n. 5002 (serie 2ª) e 24 luglio 1887, n. 4785 (serie 3ª), il Nostro decreto 25 dicembre 1887, n. 5162-bis (serie 3ª), convertito in legge 30 giugno 1889, n. 6183 (serie 3ª) e le leggi 30 aprile 1899, n. 168, 4 dicembre 1902, n. 506, 22 aprile 1905, n. 137, 9 luglio 1905, n. 413, 30 giugno 1906, n 272, 16 giugno 1907, n. 540, 7 luglio 1907, n 429 e 12 luglio 1908, n. 444;

Ritenuto che come risulta dal piano finanziario e dai voti del consiglio superiore dei lavori pubblici, l'esercizio della linea Civitacastellana Viterbo si presume attivo, resta stabilito che, a norma del combinato disposto, rispettivamente, degli articoli 8 della legge 16 giugno 1907, n. 540 e 7 della legge 12 luglio 1908, n. 444, i nove decimi della sovvenzione governativa di lire 3700 a chilometro per 35 anni, saranno attribuiti a garanzia della spesa di costruzione ed il residuale decimo, a garanzia dell'esercizio della ferrovia che nell'art. 12 della convenzione va rettificato il richiamo della nuova legge sulle ferrovie nel modo seguente:

«Il Governo si riserva la facoltà di riscattare la linea a termini degli articoli 8 e seguenti della legge 12 luglio 1908, n. 444, ecc.».

Viste le deliberazioni 11 ottobre 1907 e 1° novembre 1907 del Consiglio di amministrazione della società italiana per le strade ferrate del Mediterraneo e dell'assemblea generale del Consorzio della ferrovia Roma-Viterbo, nonché le lettere 4 novembre 1907, n. 70,417 e 9 novembre 1907, numero 71,637, della R. prefettura di Roma relative alla rinunzia da parte del Consorzio e della Società predetta, nella rispettiva qualità di concessionario e subconcessionaria della ferrovia Roma Viterbo, del diritto di prelazione per la ferrovia Civitacastellana-Viterbo, a termini dell'art. 270 della legge organica sui lavori pubblici;

Sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato pei lavori pubblici e per il tesoro;

Abbiamo decretato a decretiamo:

Articolo unico.

È approvata e resa esecutoria la convenzione stipulata il 9 luglio 1908 fra i ministri dei lavori pubblici e del tesoro per conto dell'amministrazione dello Stato, il legale rappresentante della ditta Emilie Renders ed Eugene Ryckaert quale concessionaria, ed il legale rappresentante della Società anonima tranvia e ferrovia elettrica Roma-Civitacastellana-Viterbo con sede in Bruxelles, quale sub-concessionaria della ferrovia a scartamento ridotto ed a trazione elettrica Civitacastellana-Viterbo salvo la rettifica di cui al citato art. 12.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Livorno, addì 29 agosto 1908.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI - BERTOLINI - CARCANO.

Visto, Il Guardasigilli: ORLANDO.