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REGIO DECRETO 17 dicembre 1908, n. 830

Che porta modificazioni ed aggiunte a taluni articoli del regolamento sugli Istituti superiori di magistero femminile di Roma e di Firenze. (008U0830)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/04/1909 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  21-4-1909 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Veduta la legge 25 giugno 1882, n. 896 (serie 3ª), sull'ordinamento degli Istituti superiori di magistero femminile di Roma e Firenze;
Veduti i RR. decreti 29 agosto 1890, n. 7161, e 14 dicembre 1905, n. 610;
Sentito il Consiglio superiore di pubblica istruzione e il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

Agli articoli del regolamento approvato col predetto R. decreto 29 agosto 1890 sono arrecate le seguenti modificazioni ed aggiunte:

Art. 40. - «I professori ordinari o straordinari sono eletti per pubblico concorso con le norme procedurali vigenti pei concorsi dei professori delle Università ed Istituti superiori del Regno.

«Per la nomina della Commissione esaminatrice la Giunta del Consiglio superiore di pubblica istruzione designerà al ministro un numero di commissari doppio di quello necessario a costituire la Commissione.

«Il ministro potrà nominare altri membri di sua elezione, qualora fosse necessario per rifiuto od incompatibilità dei designati dalla Giunta del Consiglio superiore».

Art. 42. - «Gli straordinari nominati per concorso potranno essere promossi ordinari dopo un triennio di lodevole ed effettivo insegnamento.

«Il giudizio sui meriti del candidato sarà affidato ad una Commissione nominata e composta con le norme dell'art. 40. Gli atti relativi saranno esaminati dalla Giunta del Consiglio superiore».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 dicembre 1908.

VITTORIO EMANUELE.

Giolitti - Rava.

Visto, Il guardasigilli: Orlando.