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REGIO DECRETO 20 dicembre 1908, n. 828

Che estende al R. corpo delle miniere taluni articoli del testo unico delle leggi sull'ordinamento del Corpo reale del genio civile. (008U0828)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/04/1909 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal: 6-4-1909
al: 9-2-2011
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto l'art. 3 della legge del 5 luglio 1908,  n.  408,  col  quale
sono estese al Real Corpo delle miniere, in quanto sono  applicabili,
le disposizioni del testo  unico  delle  leggi  sull'ordinamento  del
Genio civile, approvato col R. decreto del 3 settembre 1906, n. 522; 
 
  Udito il Consiglio di Stato; 
 
  Sulla proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
  Sono estesi al R. Corpo delle miniere i seguenti articoli del testo
unico delle leggi sull'ordinamento del Corpo Reale del genio  civile,
approvato col R. decreto  del  3  settembre  1906,  n.  522,  con  le
modificazioni in essi introdotte: 
 
  Art. 1. - Il Corpo Reale delle miniere con dipendenza dal Ministero
di agricoltura, industria e commercio,  attende  all'esercizio  delle
attribuzioni, e compie le funzioni che gli sono devolute dalle  leggi
e dai regolamenti. 
 
  Art. 3. - La  costituzione  degli  uffici  minerari  e'  fatta  per
decreto Reale. 
 
  Art. 4. - Possono essere istituite per decreto ministeriale sezioni
distaccate, dipendenti da uno degli uffici di cui all'art. 3. 
 
  Art. 5. - L'alta sorveglianza dei servizi affidati al  Corpo  Reale
delle miniere e' esercitata dal Ministero di agricoltura, industria e
commercio per mezzo  degli  ispettori  superiori  del  Corpo  stesso.
Possono pure essere ordinate ispezioni speciali. 
 
  Art. 15.  -  Il  personale  tecnico  del  Corpo  delle  miniere  si
distingue in personale superiore, ed in personale di 2ª  categoria  a
dipendenza del primo. 
 
  Art. 16. - I gradi del personale superiore sono i seguenti: 
 
  Ispettori superiori - Ingegneri capi, ingegneri ordinari, ingegneri
allievi. 
 
  Vi sono due classi d'ispettori superiori, due d'ingegneri capi, tre
d'ingegneri ordinari, ed una d'ingegneri allievi. 
 
  Art. 17. - I gradi del personale di 2ª  categoria  sono  quelli  di
aiutante principale e di aiutante. 
 
  Vi sono due classi di aiutanti principali e tre di aiutanti. 
 
  Art. 18. - Pei servizi di archivio, di  disegno,  di  copiatura  ed
altro, sono addetti agli uffici delle miniere archivisti ed ufficiali
d'ordine, distinti questi ultimi in tre classi, giusta la legge del 5
luglio 1908, n. 408. 
 
  Art. 20. - Gli ufficiali  del  Corpo  delle  miniere  provvisti  di
stipendio non inferiori a L. 8000, hanno diritto  all'aumento  di  un
decimo del loro stipendio dopo ogni periodo  sessennale  di  servizio
attivo, durante il quale lo stipendio stesso non sia stato aumentato,
o lo sia stato in misura inferiore al decimo. 
 
  L'aumento dello stipendio per altra causa interrompe  il  sessennio
in corso e  costituisce  il  punto  di  partenza  dei  nuovi  aumenti
sessennali, i quali pero non potranno mai eccedere lo  stipendio  del
grado o della classe superiore. 
 
  Lo stipendio degli aiutanti principali, con gli aumenti sessennali,
puo' arrivare sino a L. 5000. 
 
  Art. 21. - Agli ufficiali del Corpo delle miniere che  per  ragioni
di servizio si trasferiscono o si trattengono  temporaneamente  fuori
della loro ordinnaria  residenza,  spettano  le  seguenti  indennita'
giornaliera e di viaggio: 
    

===================================================================
|                                      |       INDENNITA'         |
|                                      |           |di viaggio per|
|                                      |giornaliera|  chilometro  |
+======================================+===========+==============+
|Ispettori superiori                   |      15  -|          0 40|
+--------------------------------------+-----------+--------------+
|Ingegneri capi                        |       9  -|          0 30|
+--------------------------------------+-----------+--------------+
|Ingegneri ordinari ed allievi         |       7 50|          0 30|
+--------------------------------------+-----------+--------------+
|Aiutanti principali ed ed aiutanti    |       6  -|          0 25|
+--------------------------------------+-----------+--------------+
 
    
  L'indennita' chilometrica si applica tanto per l'andata, quanto per
il ritorno. 
 
  Per le percorrenze di due chilometri dalla  residenza  non  compete
alcuna indennita';  per  quelle  da  km.  2  a  4  compete  la  meta'
dell'indennita' giornaliera; per quelle da km.  4  a  10  compete  la
indennita' chilometrica e meta' della indennita' giornaliera. 
 
  Nei viaggi  sulle  ferrovie  spetta  agli  ispettori  superiori  ed
ingegneri capi, in luogo della indennita' chilometrica,  il  rimborso
del prezzo di un biglietto di prima classse,  ed  agli  ufficiali  di
ogni altro grado quello di seconda classe, aumentati  rispettivamente
del decimo del prezzo stesso. 
 
  Sui piroscafi e' corrisposto invece il biglietto di 1ª  classe  per
tutti gli ufficiali, sempre coll'aumento del decimo. 
 
  Tanto pei viaggi sulla ferrovia, come per quelli sui piroscafi,  e'
tenuto conto delle riduzioni che fossero  convenute  a  favore  degli
impiegati governativi, e dei biglietti di libera circolazione di  cui
taluni fossero muniti. 
 
  L'aumento del decimo di cui sopra sara' in ogni caso, calcolato sul
prezzo intero. 
 
  Agli ufficiali del Corpo delle miniere  che,  per  la  direzione  e
sorveglianza di lavori  straordinari  compresi  nel  perimetro  della
citta' sede dell'ufficio, e nel raggio di km.  2  dalla  detta  sede,
debbono fare gite, sara' corrisposta una indennita' giornaliera nella
misura di un terzo di quella di cui al presente articolo. 
 
  Per le visite che nei casi previsti dalle leggi e  dai  regolamenti
in vigore si eseguono dagli ufficiali del Corpo delle miniere  dietro
domanda dei privati o di enti, che non siano Provincie o  Comuni,  si
accrescono di un terzo le indennita' di cui nel presente articolo. 
 
  Art. 22. - Gli ingegneri ordinari, pel tempo in cui sono  destinati
con decreto Ministeriale alla reggenza di un ufficio, godono  di  una
indennita' annua di L. 500, ed hanno diritto alle diarie, indennitta'
e rimborsi di viaggio corrispondenti al grado d'ingegnere capo. 
 
  Art. 23. - Gli ufficiali del  Corpo  delle  miniere  incaricati  di
studi e di rilievi di campagna, o della direzione e  sorveglianza  di
opere  straordinarie,   quando   debbono   fare   visite   pressoche'
giornaliere, senza allontanarsi oltre un raggio di km. 4  dalla  loro
residenza, godono delle seguenti indennita' mensili  in  sostituzione
di quelle giornaliere dell'art. 21: 
 
  Ispettori superiori . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 250 - 
 
  Ingegneri capi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . »  150 - 
 
  Ingegneri ordinari ed allievi . . . . . . . . . . . . »  120 - 
 
  Aiutanti principali ed aiutanti . . . . . . . . . . . »  100 - 
 
  Archivisti ed ufficiali d'ordine  . . . . . . . . . . »   40 - 
 
  Art. 24. - Gli ufficiali  traslocati  al  Ministero,  compresi  gli
aiutanti principali e  gli  archivisti,  ed  esclusi  gli  ispettori,
godono,  oltre  le  indennita'  assegnate  con  leggi  speciali  agli
impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato con sede  in  Roma,
l'indennita' di cui all'art. 21, per il primo mese, e  per  il  tempo
successivo la meta' dell'indennita' mensile di cui all'art.  23.  Gli
ufficiali, chiamati  o  inviati  in  temporanea  missione  presso  il
Ministero o presso altri uffici del Regno,  non  hanno  invece  altra
indennita' che quella stabilita dall'art. 21. 
 
  Art. 25. - L'indennita' mensile di cui  all'art.  23,  puo'  essere
aumentata di una somma fra le 40 e le 100  lire,  a  seconda  che  le
condizioni di residenza si  trovino  aggravate  per  isolamento,  per
eccezionale insalubrita' di clima, o per altre  cause  straordinarie,
le quali debbono essere  specificate  nel  decreto  Ministeriale  che
assegna l'indennita' stessa. 
 
  Art.  26.  -  Sono  determinate,  caso  per   caso,   con   decreto
Ministeriale,  le  indennita'   di   viaggio   e   di   missioni   da
corrispondersi  agli  ufficiali  del  Corpo  delle  miniere,  inviati
all'estero per ragioni di servizio o di studio. 
 
  Art. 29. - Il ruolo organico del personale del Corpo delle  miniere
e' stabilito, a decorrere dal 1° luglio 1908, come segue: 
    

===================================================================
|        GRADO          | CLASSE  | NUMERO |      STIPENDIO       |
|                       |         |        +----------------------+
|                       |         |        |Individuale|per classi|
+=======================+=========+========+===========+==========+
|Ispettori superiori    |   1ª    |      1 |      10000|     10000|
+-----------------------+---------+--------+-----------+----------+
|   Id.       id.       |   2ª    |      1 |       9000|      9000|
+-----------------------+---------+--------+-----------+----------+
|Ingegneri capi         |   1ª    |      4 |       7000|     28000|
+-----------------------+---------+--------+-----------+----------+
|   Id.       id.       |   2ª    |      6 |       6000|     36000|
+-----------------------+---------+--------+-----------+----------+
|Ingegneri              |   1ª    |     11 |       5000|     55000|
+-----------------------+---------+--------+-----------+----------+
|   Id.                 |   2ª    |      9 |       4200|     37800|
+-----------------------+---------+--------+-----------+----------+
|   Id.                 |   3ª    |      7 |       3600|     25200|
+-----------------------+---------+--------+-----------+----------+
|Ingegneri allievi      |   -     |      3 |       3000|      9000|
+-----------------------+---------+--------+-----------+----------+
|  Personale di 2a      |         |        |           |          |
|  categoria.           |         |        |           |          |
+-----------------------+---------+--------+-----------+----------+
|Aiutanti principali    |   1ª    |      4 |       4000|     16000|
+-----------------------+---------+--------+-----------+----------+
|   Id.       id.       |   2ª    |      5 |       3500|     17500|
+-----------------------+---------+--------+-----------+----------+
|Aiutanti               |   1ª    |      9 |       3000|     27000|
+-----------------------+---------+--------+-----------+----------+
|   Id.                 |   2ª    |      7 |       2500|     17500|
+-----------------------+---------+--------+-----------+----------+
|   Id.                 |   3ª    |      5 |       2000|     10000|
+-----------------------+---------+--------+-----------+----------+
|  Personale d'ordine.  |         |        |           |          |
+-----------------------+---------+--------+-----------+----------+
|Archivisti             |   -     |      4 |       3000|     12000|
+-----------------------+---------+--------+-----------+----------+
|Ufficiali d'ordine     |   1ª    |      5 |       2500|     12500|
+-----------------------+---------+--------+-----------+----------+
|   Id.       id.       |   2ª    |      4 |       2000|      8000|
+-----------------------+---------+--------+-----------+----------+
|   Id.       id.       |   3ª    |      3 |       1500|      4500|
+-----------------------+---------+--------+-----------+----------+
|  Personale subalterno.|         |        |           |          |
+-----------------------+---------+--------+-----------+----------+
|Uscieri                |   1ª    |      1 |       1400|      1400|
+-----------------------+---------+--------+-----------+----------+
|  Id.                  |   2ª    |      1 |       1200|      1200|
+-----------------------+---------+--------+-----------+----------+
|  Id.                  |   3ª    |      1 |       1100|      1100|
+-----------------------+---------+--------+-----------+----------+
 
    
  Art. 32. - La prima nomina e le promozioni di grado  e  classe  del
personale superiore e  di  2ª  categoria  nel  Corpo  delle  miniere,
nonche' le nomine del  personale  d'ordine  sono  fatte  per  decreto
Reale. 
 
  Le  promozioni  degli  ufficiali  d'ordine,  nonche'  le  nomine  e
promozioni degli uscieri, sono fatte per decreto Ministeriale. 
 
  Non si fanno ammissioni, se  non  nell'ultimo  grado  e  classe  di
ciascuna categoria. 
 
  Art. 34. - I posti di ingegnere allievo sono conferiti in seguito a
regolare  concorso  ai  giovani  che  hanno   ottenuto   il   diploma
d'ingegnere nelle scuole di applicazione  e  negli  Istituti  tecnici
superiori o politecnici o scuole superiori politecniche,  e  che  non
hanno superato il 30° anno di eta'. 
 
  Per gli ingegneri che alla data di apertura del concorso si trovino
inscritti nel ruolo degli aiutanti, detto limite e' prorogato al  40°
anno di eta'. 
 
  Nessuno puo' presentarsi piu' di due volte all'esame di concorso. 
 
  Art. 35. - I posti di aiutante e di ufficiale d'ordine di 3ª classe
sono  conferiti  per  esame,  al  quale  non  possono  presentarsi  i
rimandati in due prove successive. 
 
  Art. 36. - Per essere ammesso  agli  esami  di  aiutante  di  terza
classe, i candidati debbono  presentare  almeno  la  licenza  da  una
scuola mineraria del Regno, ovvero dalla sezione fisico-matematica  o
industriale di un Istituto tecnico, e non avere compiuto il 30°  anno
di eta'. 
 
  Art. 37. - Per le ammissioni ai  posti  di  ufficiale  d'ordine  e'
necessaria la licenza ginnasiale o di scuola  tecnica,  ne'  si  deve
avere compiuto il 25° anno  di  eta',  salve  le  disposizioni  degli
articoli 12 e 15 del testo unico delle leggi sullo  stato  dei  sotto
ufficiali, approvato  con  R.  decreto  30  novembre  1902,  n.  521,
modificato con la legge  2  giugno  1904,  n.  217;  per  coloro  che
avessero servito nell'esercito o nell'armata; questo limite  di  eta'
sara' aumentato di tanti anni quanti  ne  avranno  passati  sotto  le
bandiere. 
 
  Art.  38.  -  Le  promozioni  hanno  luogo   soltanto   nell'ordine
progressivo di grado e classe. 
 
  Le promozioni di grado non possono ottenersi se non dopo  due  anni
di servizio nella classe piu' elevata del grado precedente; quelle di
classe, se non dopo aver servito un anno nella classe precedente. 
 
  Art. 39. - Le promozioni da ingegnere di 1ª classe a ingegnere capo
di 2ª, da ingegnere capo di 1ª a ispettore superiore di 2ª  e  quelle
dalla  2ª  alla  1ª  classe  degli  ispettori  superiori  sono  fatte
esclusivamente per merito. 
 
  Le altre promozioni di grado e  di  classe  sono  fatte  meta'  per
merito e meta' per anzianita'. 
 
  Art. 40. - Il ruolo di anzianita' del  personale  del  Corpo  delle
miniere,  approvato  dal  ministro  di   agricoltura,   industria   e
commercio, e' pubblicato ogni anno. 
 
  Art. 41. - Non puo' essere promosso per anzianita' chi ha raggiunto
gli anni di eta' o di servizio, che a termini dell'art. 1  del  testo
unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con  R.
decreto 21 febbraio 1895, n. 70,  danno  diritto  al  collocamento  a
riposo. 
 
  Art. 42. - Per tutti i provvedimenti relativi al personale  del  R.
Corpo delle miniere, e' confermato il Comitato con  voto  consultivo,
presieduto dal ministro di  agricoltura,  industria  e  commercio,  e
composto del  sottosegretario  di  Stato,  del  vice  presidente  del
Consiglio delle miniere, del direttore  generale  dell'agricoltura  e
degli ispettori superiori delle miniere. 
 
  Art. 43. - Un regolamento approvato con  R.  decreto  stabilira'  i
programmi, le norme e le condizioni di ammissione, i criteri  per  le
promozioni per merito e le norme per le  deliberazioni  del  Comitato
del personale. 
 
  Art. 44. - Gli  ufficiali  del  Corpo  delle  miniere  non  possono
prendere alcuna ingerenza in servizio di  privati,  di  Societa',  di
Provincie, Comuni e altri corpi morali, ne' accettare delegazioni dai
tribunali  senza  una  speciale  autorizzazione  del   Ministero   di
agricoltura,  industria  e  commercio.   Eguale   autorizzazione   e'
necessaria  per   qualsiasi   servizio   da   prestarsi   all'estero.
L'autorizzazione non potra' concedersi se non in casi eccezionali,  e
secondo le norme che saranno stabilite dal regolamento. 
 
  Art. 48. - Gli aiutanti del Corpo delle miniere in servizio  al  15
giugno 1893, con grado accademico  d'ingegnere,  possono  concorrere,
per esame, a due decimi dei posti di ingegneri di 3ª classe. Per  gli
aiutanti in servizio al 5 luglio 1882, non aventi grado  d'ingegnere,
rimangono in vigore le disposizioni  dell'art.  340  della  legge  20
novembre 1859, n. 3754. 
 
  Nessuno  potra'  presentarsi  piu'  di  due  volte   all'esame   di
idoneita'. 
 
  Art. 54. - E' vietato a tutti gli impiegati del Corpo delle miniere
di prender parte a qualunque impresa di pubblici lavori,  sotto  pena
di essere ritenuti dimissionari. 
 
  Art. 59. - Sono  abrogate  tutte  le  disposizioni  contrarie  alla
presente legge, e cesseranno tutti gli assegni  e  soprassoldi  dalla
stessa non consentiti. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 20 dicembre 1908. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                                          COCCO-ORTU. 
 
  Visto, Il guardasigilli: ORLANDO.