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REGIO DECRETO 20 dicembre 1908, n. 828

Che estende al R. corpo delle miniere taluni articoli del testo unico delle leggi sull'ordinamento del Corpo reale del genio civile. (008U0828)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/04/1909 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  6-4-1909 al: 9-2-2011
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto l'art. 3 della legge del 5 luglio 1908, n. 408, col quale sono estese al Real Corpo delle miniere, in quanto sono applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi sull'ordinamento del Genio civile, approvato col R. decreto del 3 settembre 1906, n. 522;
Udito il Consiglio di Stato;
Sulla proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo

decretato e decretiamo: Sono estesi al R. Corpo delle miniere i seguenti articoli del testo unico delle leggi sull'ordinamento del Corpo Reale del genio civile, approvato col R. decreto del 3 settembre 1906, n. 522, con le modificazioni in essi introdotte:

Art. 1



Art. 3. - La costituzione degli uffici minerari è fatta per decreto Reale.

Art. 4. - Possono essere istituite per decreto ministeriale sezioni distaccate, dipendenti da uno degli uffici di cui all'art. 3.

Art. 5. - L'alta sorveglianza dei servizi affidati al Corpo Reale delle miniere è esercitata dal Ministero di agricoltura, industria e commercio per mezzo degli ispettori superiori del Corpo stesso.
Possono pure essere ordinate ispezioni speciali.

Art. 15. - Il personale tecnico del Corpo delle miniere si distingue in personale superiore, ed in personale di 2ª categoria a dipendenza del primo.

Art. 16. - I gradi del personale superiore sono i seguenti:

Ispettori superiori - Ingegneri capi, ingegneri ordinari, ingegneri allievi.

Vi sono due classi d'ispettori superiori, due d'ingegneri capi, tre d'ingegneri ordinari, ed una d'ingegneri allievi.

Art. 17. - I gradi del personale di 2ª categoria sono quelli di aiutante principale e di aiutante.

Vi sono due classi di aiutanti principali e tre di aiutanti.

Art. 18. - Pei servizi di archivio, di disegno, di copiatura ed altro, sono addetti agli uffici delle miniere archivisti ed ufficiali d'ordine, distinti questi ultimi in tre classi, giusta la legge del 5 luglio 1908, n. 408.

Art. 20. - Gli ufficiali del Corpo delle miniere provvisti di stipendio non inferiori a L. 8000, hanno diritto all'aumento di un decimo del loro stipendio dopo ogni periodo sessennale di servizio attivo, durante il quale lo stipendio stesso non sia stato aumentato, o lo sia stato in misura inferiore al decimo.

L'aumento dello stipendio per altra causa interrompe il sessennio in corso e costituisce il punto di partenza dei nuovi aumenti sessennali, i quali pero non potranno mai eccedere lo stipendio del grado o della classe superiore.

Lo stipendio degli aiutanti principali, con gli aumenti sessennali, può arrivare sino a L. 5000.

Art. 21. - Agli ufficiali del Corpo delle miniere che per ragioni di servizio si trasferiscono o si trattengono temporaneamente fuori della loro ordinnaria residenza, spettano le seguenti indennità giornaliera e di viaggio:


===================================================================
| | INDENNITÀ |
| | |di viaggio per|
| |giornaliera| chilometro |
+======================================+===========+==============+
|Ispettori superiori | 15 -| 0 40|
+--------------------------------------+-----------+--------------+
|Ingegneri capi | 9 -| 0 30|
+--------------------------------------+-----------+--------------+
|Ingegneri ordinari ed allievi | 7 50| 0 30|
+--------------------------------------+-----------+--------------+
|Aiutanti principali ed ed aiutanti | 6 -| 0 25|
+--------------------------------------+-----------+--------------+



L'indennità chilometrica si applica tanto per l'andata, quanto per il ritorno.

Per le percorrenze di due chilometri dalla residenza non compete alcuna indennità; per quelle da km. 2 a 4 compete la metà dell'indennità giornaliera; per quelle da km. 4 a 10 compete la indennità chilometrica e metà della indennità giornaliera.

Nei viaggi sulle ferrovie spetta agli ispettori superiori ed ingegneri capi, in luogo della indennità chilometrica, il rimborso del prezzo di un biglietto di prima classse, ed agli ufficiali di ogni altro grado quello di seconda classe, aumentati rispettivamente del decimo del prezzo stesso.

Sui piroscafi è corrisposto invece il biglietto di 1ª classe per tutti gli ufficiali, sempre coll'aumento del decimo.

Tanto pei viaggi sulla ferrovia, come per quelli sui piroscafi, è tenuto conto delle riduzioni che fossero convenute a favore degli impiegati governativi, e dei biglietti di libera circolazione di cui taluni fossero muniti.

L'aumento del decimo di cui sopra sarà in ogni caso, calcolato sul prezzo intero.

Agli ufficiali del Corpo delle miniere che, per la direzione e sorveglianza di lavori straordinari compresi nel perimetro della città sede dell'ufficio, e nel raggio di km. 2 dalla detta sede, debbono fare gite, sarà corrisposta una indennità giornaliera nella misura di un terzo di quella di cui al presente articolo.

Per le visite che nei casi previsti dalle leggi e dai regolamenti in vigore si eseguono dagli ufficiali del Corpo delle miniere dietro domanda dei privati o di enti, che non siano Provincie o Comuni, si accrescono di un terzo le indennità di cui nel presente articolo.

Art. 22. - Gli ingegneri ordinari, pel tempo in cui sono destinati con decreto Ministeriale alla reggenza di un ufficio, godono di una indennità annua di L. 500, ed hanno diritto alle diarie, indennittà e rimborsi di viaggio corrispondenti al grado d'ingegnere capo.

Art. 23. - Gli ufficiali del Corpo delle miniere incaricati di studi e di rilievi di campagna, o della direzione e sorveglianza di opere straordinarie, quando debbono fare visite pressoché giornaliere, senza allontanarsi oltre un raggio di km. 4 dalla loro residenza, godono delle seguenti indennità mensili in sostituzione di quelle giornaliere dell'art. 21:

Ispettori superiori . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 250 -

Ingegneri capi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 150 -

Ingegneri ordinari ed allievi . . . . . . . . . . . . » 120 -

Aiutanti principali ed aiutanti . . . . . . . . . . . » 100 -

Archivisti ed ufficiali d'ordine . . . . . . . . . . » 40 -

Art. 24. - Gli ufficiali traslocati al Ministero, compresi gli aiutanti principali e gli archivisti, ed esclusi gli ispettori, godono, oltre le indennità assegnate con leggi speciali agli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato con sede in Roma, l'indennità di cui all'art. 21, per il primo mese, e per il tempo successivo la metà dell'indennità mensile di cui all'art. 23. Gli ufficiali, chiamati o inviati in temporanea missione presso il Ministero o presso altri uffici del Regno, non hanno invece altra indennità che quella stabilita dall'art. 21.

Art. 25. - L'indennità mensile di cui all'art. 23, può essere aumentata di una somma fra le 40 e le 100 lire, a seconda che le condizioni di residenza si trovino aggravate per isolamento, per eccezionale insalubrità di clima, o per altre cause straordinarie, le quali debbono essere specificate nel decreto Ministeriale che assegna l'indennità stessa.

Art. 26. - Sono determinate, caso per caso, con decreto Ministeriale, le indennità di viaggio e di missioni da corrispondersi agli ufficiali del Corpo delle miniere, inviati all'estero per ragioni di servizio o di studio.

Art. 29. - Il ruolo organico del personale del Corpo delle miniere è stabilito, a decorrere dal 1° luglio 1908, come segue:


===================================================================
| GRADO | CLASSE | NUMERO | STIPENDIO |
| | | +----------------------+
| | | |Individuale|per classi|
+=======================+=========+========+===========+==========+
|Ispettori superiori | 1ª | 1 | 10000| 10000|
+-----------------------+---------+--------+-----------+----------+
| Id. id. | 2ª | 1 | 9000| 9000|
+-----------------------+---------+--------+-----------+----------+
|Ingegneri capi | 1ª | 4 | 7000| 28000|
+-----------------------+---------+--------+-----------+----------+
| Id. id. | 2ª | 6 | 6000| 36000|
+-----------------------+---------+--------+-----------+----------+
|Ingegneri | 1ª | 11 | 5000| 55000|
+-----------------------+---------+--------+-----------+----------+
| Id. | 2ª | 9 | 4200| 37800|
+-----------------------+---------+--------+-----------+----------+
| Id. | 3ª | 7 | 3600| 25200|
+-----------------------+---------+--------+-----------+----------+
|Ingegneri allievi | - | 3 | 3000| 9000|
+-----------------------+---------+--------+-----------+----------+
| Personale di 2a | | | | |
| categoria. | | | | |
+-----------------------+---------+--------+-----------+----------+
|Aiutanti principali | 1ª | 4 | 4000| 16000|
+-----------------------+---------+--------+-----------+----------+
| Id. id. | 2ª | 5 | 3500| 17500|
+-----------------------+---------+--------+-----------+----------+
|Aiutanti | 1ª | 9 | 3000| 27000|
+-----------------------+---------+--------+-----------+----------+
| Id. | 2ª | 7 | 2500| 17500|
+-----------------------+---------+--------+-----------+----------+
| Id. | 3ª | 5 | 2000| 10000|
+-----------------------+---------+--------+-----------+----------+
| Personale d'ordine. | | | | |
+-----------------------+---------+--------+-----------+----------+
|Archivisti | - | 4 | 3000| 12000|
+-----------------------+---------+--------+-----------+----------+
|Ufficiali d'ordine | 1ª | 5 | 2500| 12500|
+-----------------------+---------+--------+-----------+----------+
| Id. id. | 2ª | 4 | 2000| 8000|
+-----------------------+---------+--------+-----------+----------+
| Id. id. | 3ª | 3 | 1500| 4500|
+-----------------------+---------+--------+-----------+----------+
| Personale subalterno.| | | | |
+-----------------------+---------+--------+-----------+----------+
|Uscieri | 1ª | 1 | 1400| 1400|
+-----------------------+---------+--------+-----------+----------+
| Id. | 2ª | 1 | 1200| 1200|
+-----------------------+---------+--------+-----------+----------+
| Id. | 3ª | 1 | 1100| 1100|
+-----------------------+---------+--------+-----------+----------+



Art. 32. - La prima nomina e le promozioni di grado e classe del personale superiore e di 2ª categoria nel Corpo delle miniere, nonché le nomine del personale d'ordine sono fatte per decreto Reale.

Le promozioni degli ufficiali d'ordine, nonché le nomine e promozioni degli uscieri, sono fatte per decreto Ministeriale.

Non si fanno ammissioni, se non nell'ultimo grado e classe di ciascuna categoria.

Art. 34. - I posti di ingegnere allievo sono conferiti in seguito a regolare concorso ai giovani che hanno ottenuto il diploma d'ingegnere nelle scuole di applicazione e negli Istituti tecnici superiori o politecnici o scuole superiori politecniche, e che non hanno superato il 30° anno di età.

Per gli ingegneri che alla data di apertura del concorso si trovino inscritti nel ruolo degli aiutanti, detto limite è prorogato al 40° anno di età.

Nessuno può presentarsi più di due volte all'esame di concorso.

Art. 35. - I posti di aiutante e di ufficiale d'ordine di 3ª classe sono conferiti per esame, al quale non possono presentarsi i rimandati in due prove successive.

Art. 36. - Per essere ammesso agli esami di aiutante di terza classe, i candidati debbono presentare almeno la licenza da una scuola mineraria del Regno, ovvero dalla sezione fisico-matematica o industriale di un Istituto tecnico, e non avere compiuto il 30° anno di età.

Art. 37. - Per le ammissioni ai posti di ufficiale d'ordine è necessaria la licenza ginnasiale o di scuola tecnica, né si deve avere compiuto il 25° anno di età, salve le disposizioni degli articoli 12 e 15 del testo unico delle leggi sullo stato dei sotto ufficiali, approvato con R. decreto 30 novembre 1902, n. 521, modificato con la legge 2 giugno 1904, n. 217; per coloro che avessero servito nell'esercito o nell'armata; questo limite di età sarà aumentato di tanti anni quanti ne avranno passati sotto le bandiere.

Art. 38. - Le promozioni hanno luogo soltanto nell'ordine progressivo di grado e classe.

Le promozioni di grado non possono ottenersi se non dopo due anni di servizio nella classe più elevata del grado precedente; quelle di classe, se non dopo aver servito un anno nella classe precedente.

Art. 39. - Le promozioni da ingegnere di 1ª classe a ingegnere capo di 2ª, da ingegnere capo di 1ª a ispettore superiore di 2ª e quelle dalla 2ª alla 1ª classe degli ispettori superiori sono fatte esclusivamente per merito.

Le altre promozioni di grado e di classe sono fatte metà per merito e metà per anzianità.

Art. 40. - Il ruolo di anzianità del personale del Corpo delle miniere, approvato dal ministro di agricoltura, industria e commercio, è pubblicato ogni anno.

Art. 41. - Non può essere promosso per anzianità chi ha raggiunto gli anni di età o di servizio, che a termini dell'art. 1 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, danno diritto al collocamento a riposo.

Art. 42. - Per tutti i provvedimenti relativi al personale del R.
Corpo delle miniere, è confermato il Comitato con voto consultivo, presieduto dal ministro di agricoltura, industria e commercio, e composto del sottosegretario di Stato, del vice presidente del Consiglio delle miniere, del direttore generale dell'agricoltura e degli ispettori superiori delle miniere.

Art. 43. - Un regolamento approvato con R. decreto stabilirà i programmi, le norme e le condizioni di ammissione, i criteri per le promozioni per merito e le norme per le deliberazioni del Comitato del personale.

Art. 44. - Gli ufficiali del Corpo delle miniere non possono prendere alcuna ingerenza in servizio di privati, di Società, di Provincie, Comuni e altri corpi morali, né accettare delegazioni dai tribunali senza una speciale autorizzazione del Ministero di agricoltura, industria e commercio. Eguale autorizzazione è necessaria per qualsiasi servizio da prestarsi all'estero.
L'autorizzazione non potrà concedersi se non in casi eccezionali, e secondo le norme che saranno stabilite dal regolamento.

Art. 48. - Gli aiutanti del Corpo delle miniere in servizio al 15 giugno 1893, con grado accademico d'ingegnere, possono concorrere, per esame, a due decimi dei posti di ingegneri di 3ª classe. Per gli aiutanti in servizio al 5 luglio 1882, non aventi grado d'ingegnere, rimangono in vigore le disposizioni dell'art. 340 della legge 20 novembre 1859, n. 3754.

Nessuno potrà presentarsi più di due volte all'esame di idoneità.

Art. 54. - È vietato a tutti gli impiegati del Corpo delle miniere di prender parte a qualunque impresa di pubblici lavori, sotto pena di essere ritenuti dimissionari.

Art. 59. - Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge, e cesseranno tutti gli assegni e soprassoldi dalla stessa non consentiti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 dicembre 1908.

VITTORIO EMANUELE.

COCCO-ORTU.

Visto, Il guardasigilli: ORLANDO.