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LEGGE 24 dicembre 1908, n. 797

Riguardante la unificazione dei sistemi di procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici. (008U0797)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/02/1909 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  12-2-1909 al: 15-12-2009
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Art. 1



I sistemi di procedura coattiva attualmente in vigore nelle diverse regioni del Regno, per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, del Fondo per il culto, del Fondo di religione e beneficenza di Roma, degli Economati generali e dei Sub-economati dei benefici vacanti (sia per le entrate economali, sia per quelle degli enti ecclesiastici dipendenti, quando essi si trovino effettivamente e direttamente amministrati dagli Economati e Sub-economati predetti) delle Provincie, dei Comuni e delle istituzioni pubbliche di beneficenza sono abrogati e sostituiti dalle disposizioni della presente legge, le quali sono applicabili anche ai proventi del Demanio pubblico e dei pubblici servizi esercitati dallo Stato e dagli enti sopra menzionati.