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REGIO DECRETO 24 settembre 1908, n. 786

Che stabilisce la cauzione da prestarsi dall'agente di riscossione dell'entrata ai monumenti di Firenze. (008U0786)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/02/1909 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  3-2-1909 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto l'art. 65 della legge 17 febbraio 1884, n. 2016, sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato;
Visti gli articoli 229 e 231 del relativo regolamento approvato con Nostro decreto data 4 maggio 1885, n. 3074 (serie 3ª);
Visto il R. decreto 20 novembre 1898, n. 528, col quale viene stabilita la misura in cui dovrà essere prestata la cauzione degli agenti di riscossione della tassa d'entrata nei Musei, nelle Gallerie negli scavi archeologici;
Visto il decreto Ministeriale 20 marzo 1900, registrato alla Corte dei conti il 5 aprile successivo, da cui risulta che la cauzione prestata dall'economo incaricato della riscossione della tassa di ingresso ai monumenti di Firenze è stabilita complessivamente in L. 750;
Visto il R. decreto 2 settembre 1907, n. 472, con cui essendo stata eretta in ente morale l'opera Mediceo Laurenziana, annessa alla basilica di San Lorenzo in Firenze, le Cappelle Medicee sono passate in conseguenza all'Opera medesima;
Visto che per l'art. 3, n. 1. dello statuto approvato col suddetto R. decreto, la tassa d'ingresso deve formare uno dei cespiti dei proventi dell'ente, e siccome il ripetuto R. decreto 2 settembre 1907 in niente deroga alla legge 27 maggio 1875, se ne deduce che riscossione e controllo della tassa dovrà ancora essere operato da agenti governativi, i quali dovranno continuare a rendere al Ministero annualmente il conto giudiziale;
Considerata l'opportunità di stabilire per il funzionario delegato alla riscossione della tassa d'entrata alle Cappelle Medicee una cauzione adeguata all'importanza della somma di cui gli viene affidata la gestione;
Considerato che è opportuno mantenere il disposto del decreto Ministeriale 20 Marzo 1900 in ciò che concerne la cauzione imposta all'agente di riscossione della tassa d'ingresso ai monumenti di Firenze, in considerazione del progressivo e costante aumento degli introiti nei monumenti stessi;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla

proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



La cauzione di L. 750, stabilita col predetto decreto Ministeriale 20 marzo 1900 per i monumenti di Firenze, rimane immutata nella cifra, ma dovrà essere prestata dal solo agente di riscossione dell'entrata ai monumenti stessi.