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LEGGE 24 dicembre 1908, n. 744

Che approva le tabelle per il riordinamento del ruolo organico dei ricevitori, aiuto-ricevitori e bollatori degli uffici del registro. (008U0744)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/02/1909 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  1-2-1909 al: 15-12-2009
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Art. 1



I ricevitori del registro e quelli degli uffici misti del registro e delle ipoteche sono ripartiti, secondo la tabella A, in classi, per ognuna delle quali i proventi, calcolati al netto delle spese effettive, sono garantiti rispettivamente in un minimo indicato nella tabella stessa.

Per determinare la somma da corrispondersi ad integrazione del minimo assicurato, saranno calcolati gli aggi sulle riscossioni, i premi e proventi diversi, esclusi solo i diritti di ricerca pel ramo registro, e l'assegno fisso degli emolumenti pel ramo ipotecario.