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REGIO DECRETO 20 novembre 1908, n. 716

Che modifica due articoli del regolamento relativo al personale dei cantonieri e capi cantonieri addetti al servizio di manutenzione delle strade nazionali. (008U0716)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/01/1909 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  13-1-1909 al: 29-4-1920
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Art. 1


VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 31 marzo 1874, n. 1921, (serie 2ª), con cui fu approvato il regolamento relativo al personale dei capi cantonieri e cantonieri addetti al servizio di manutenzione delle strade nazionali;

Ritenuto che per migliorare le condizioni economiche di detto personale occorre aumentarne il salario, concedere ai capi cantonieri una indennità mensile onde possano procurarsi un mezzo di trasporto per percorrere le linee dei cantoni da loro sorvegliati e concedere inoltre ai capi cantonieri e cantonieri, residenti in località riconosciute ufficialmente malariche, una speciale indennità per le maggiori spese che debbono sostenere per preservarsi dalla malaria;

Ritenuto che nel menzionato regolamento non essendo stabilita per gli agenti stradali la misura dei salari, né la concessione di speciali indennità, è opportuno modificare gli articoli 27 e 35 del regolamento medesimo;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato pei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Gli articoli 27 e 35 del regolamento 31 marzo 1874, relativo al personale dei cantonieri e capi cantonieri addetti al servizio di manutenzione delle strade nazionali, sono modificati come segue:

Art. 27.

Dal 1° gennaio 1909 il salario dei cantonieri è fissato in annue lire ottocento (L. 800) e verrà corrisposto in rate mensili mediante ruoli di spese fisse presso la delegazione del tesoro, in base a note nominative rilasciate dagli uffici del genio civile dai quali dipendono.

Ai cantonieri residenti in zone riconosciute ufficialmente malariche è concessa dalla stessa data una indennità mensile di lire dieci (L. 10) da giugno a settembre inclusivamente.

Art. 35.

Dal 1° gennaio 1909 il salario dei capi cantonieri è fissato in annue lire novecentosessanta (L. 960) e verrà corrisposto in rate mensili mediante ruoli di spese fisse presso le delegazioni del tesoro, in base alle note nominative rilasciate dagli uffici del genio civile dai quali dipendono.

Dalla stessa data è concessa ai detti agenti una indennità mensile di lire quindici (L. 15) per percorrere le distanze nei cantoni da loro sorvegliati, con l'obbligo di mantenere a proprie spese un mezzo di trasporto (cavallo, velocipiede, ecc.).

Ai capi cantonieri residenti in località riconosciute ufficialmente malariche è inoltre concessa dalla stessa data un'indennità mensile di lire dieci (L. 10) da giugno a settembre inclusivamente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 20 novembre 1908.

VITTORIO EMANUELE.

Bertolini.

Visto, Il guardasigilli: Orlando.