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LEGGE 2 luglio 1908, n. 464

Concernente i provvedimenti relativi alle tombole e lotterie. (008U0464)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/08/1908 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  20-8-1908 al: 15-12-2009
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Art. 1



L'importo dei biglietti e cartelle che possono emettersi per lotterie e tombole nazionali autorizzato con leggi speciali, non deve eccedere in ogni esercizio finanziario:

i quattro milioni di lire, sino a quando non siano esaurite le concessioni fatte prima dell'attuazione della presente legge;

i tre milioni di lire in prosieguo.

Il ministro delle finanze ha facoltà di raggruppare opportunamente due o più concessioni omogenee, obbligando i concessionari a compiere consorzialmente le rispettive operazioni.

Quando, per effetto del raggruppamento, la somma risultante eccedesse il limite massimo di cui sopra, potrà, data l'eccezionalità del caso, essere acconsentito l'aumento, non oltre però il decimo di quel massimo fissato in quattro e in tre milioni.

L'approvazione dei piani di tali operazioni singole o consorziate, è deferita al Ministero delle finanze e non può esser data che nell'anno in cui deve effettuarsi l'emissione o nell'anno precedente.