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LEGGE 12 luglio 1908, n. 444

Concernente la concessione e costruzione di ferrovie (008U0444)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/08/1908 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  16-8-1908 al: 18-4-1911
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Art. 1



Sono autorizzate le seguenti spese da stanziarsi nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dei lavori pubblici:

a) L. 66,000,000 in aggiunta alle somme autorizzate dalle leggi 9 luglio 1905, n. 413 o 21 giugno 1906, n. 238, e cioè L. 7,000,000 per le linee Pietra-fitta-Rogliano, Cosenza-Paola e Lagonegro-Castrovillari-Spezzano Albanese, L. 30,000,000 per le complementari della Sicilia, e L. 29,000,000 per la Sant'Arcangelo-Urbino;

b) L. 90,000,000 per la costruzione delle ferrovie di Basilicata contemplate dalla legge 31 marzo 1904, n. 140;

c) L. 86,000,000 per la costruzione dei tronchi Roma-Amaseno e Minturno-Napoli della direttissima Roma-Napoli, contemplata dalla legge 4 dicembre 1902, n. 506, e per l'impianto del secondo binario sull'intera linea;

d) L. 150,000,000 per la costruzione della direttissima Genova-Tortona;

e) L. 150,000,000 per la costruzione della direttissima Firenze-Bologna;

f) L. 9,000,000 per la costruzione del raccordo a Santo Stefano Belbo fra le linee Bra-Nizza e San Giuseppe-Acqui;

g) L. 500,000 per studi relativi a nuove ferrovie principali.

Gli stanziamenti per le costruzioni ferroviarie sono stabiliti in conformità alla tabella annessa alla presente legge per gli esercizi 1908-909, 1909-910, 1910-911 e 1911-912, provvedendosi con altre leggi per gli esercizi successivi sino a tutto il 1923-924.

Le somme assegnate per ogni linea o gruppo di linee in ciascuno degli esercizi 1909-910, 1910-911, 1911-912 possono essere stornate a favore di linee o gruppi di linee contemplate nella tabella stessa, salvo reintegro nell'esercizio immediatamente successivo.

Con la prima legge di provvista dei fondi per gli esercizi successivi al 1911-912 sarà provveduto per il raddoppio di binario da Bra a Ceva ovvero per la costruzione della Fossano-Mondovi-Ceva, e per la costruzione di una seconda linea Savona - San Giuseppe.

Per le linee direttissime indicate ai commi c, d, e, non sono applicabili le disposizioni dell'ultimo capoverso dell'art. 92 delle tariffe e condizioni pei trasporti sulle strade ferrate, né si può tener conto dei relativi abbreviamenti di percorso delle merci.

Nell'applicazione delle disposizioni relative alla tassazione delle merci, di cui al primo comma dell'art. 41 della legge 7 luglio 1907, n. 429, non sarà neppure tenuto conto degli abbreviamenti di percorso dipendenti da nuove linee concesse all'industria privata dopo la promulgazione della presente legge, salvi eventuali accordi sugli istradamenti.

È soppresso l'ultimo comma dell'art. 78 della legge 7 luglio 1907, n. 429.