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LEGGE 9 luglio 1908, n. 418

Provvedimenti per le pensioni e per il trattamento del personale delle ferrovie dello Stato. (008U0418)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/08/1908 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 9-8-1908
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  La Cassa pensioni, il Consorzio di mutuo soccorso e  l'Istituto  di
previdenza, di cui alla legge 24  marzo  1907,  n.  132,  cessano  di
esistere con il 31 dicembre 1908, ed il servizio attualmente di  loro
competenza delle pensioni e dei sussidi gia' liquidati, nonche' delle
pensioni e dei sussidi da liquidare in avvenire, viene assunto dal 1°
gennaio 1909 da  una  apposita  gestione  dell'Amministrazione  delle
ferrovie dello Stato. 
 
  Le pensioni ed i sussidi a partire dal 1° gennaio  1909  per  tutti
gli agenti stabili ed in prova  dell'Amministrazione  delle  ferrovie
dello Stato e loro famiglie, saranno liquidati  in  base  alle  norme
dello statuto della Cassa  pensioni,  approvato  con  R.  decreto  23
maggio 1907, n. 290, e della presente legge. 
 
  Alle pensioni degli agenti che nel giorno in cui entra in vigore la
presente legge si trovano ascritti al Consorzio di mutuo soccorso  od
alla seconda sezione dell'Istituto di previdenza, e che all'atto  del
collocamento a riposo facciano ancora  parte  del  personale  a  paga
giornaliera, continuera' ad applicarsi l'ultimo  capoverso  dell'art.
58 della legge 7 luglio 1907, n. 429. 
 
  L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato dal 1°  gennaio  1909,
oltre al pagamento delle indennita' per gli infortuni sul lavoro  che
a termine di legge sono gia' a suo carico, provvede pure direttamente
alla loro liquidazione.