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LEGGE 9 luglio 1908, n. 418

Provvedimenti per le pensioni e per il trattamento del personale delle ferrovie dello Stato. (008U0418)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/08/1908 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  9-8-1908 al: 15-12-2009
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Art. 1



La Cassa pensioni, il Consorzio di mutuo soccorso e l'Istituto di previdenza, di cui alla legge 24 marzo 1907, n. 132, cessano di esistere con il 31 dicembre 1908, ed il servizio attualmente di loro competenza delle pensioni e dei sussidi già liquidati, nonché delle pensioni e dei sussidi da liquidare in avvenire, viene assunto dal 1° gennaio 1909 da una apposita gestione dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Le pensioni ed i sussidi a partire dal 1° gennaio 1909 per tutti gli agenti stabili ed in prova dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e loro famiglie, saranno liquidati in base alle norme dello statuto della Cassa pensioni, approvato con R. decreto 23 maggio 1907, n. 290, e della presente legge.

Alle pensioni degli agenti che nel giorno in cui entra in vigore la presente legge si trovano ascritti al Consorzio di mutuo soccorso od alla seconda sezione dell'Istituto di previdenza, e che all'atto del collocamento a riposo facciano ancora parte del personale a paga giornaliera, continuerà ad applicarsi l'ultimo capoverso dell'art. 58 della legge 7 luglio 1907, n. 429.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato dal 1° gennaio 1909, oltre al pagamento delle indennità per gli infortuni sul lavoro che a termine di legge sono già a suo carico, provvede pure direttamente alla loro liquidazione.