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REGIO DECRETO 13 novembre 1907, n. 868

Che stabilisce la data perchè abbiano effetto i provvedimenti per la proroga dei servizi postali e commerciali marittimi esercitati dalla Società di navigazione generale italiana. (007U0868)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/04/1908 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  14-4-1908 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Considerata l'opportunità di dar effetto fin d'ora ai provvedimenti contemplati negli articoli 2 e 3 della Convenzione stipulata con la Società di navigazione generale italiana il 20 febbraio 1907 ed approvata con la legge stessa;
Visto che la Società predetta ha aderito ad attuare fin d'ora i provvedimenti medesimi;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le poste ed i telegrafi di concerto col presidente del Consiglio, ministro dell'interno, coi ministri degli affari esteri, di agricoltura, industria e commercio, del tesoro, delle finanze e della marina;

Udito

il Consiglio dei ministri; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



I provvedimenti contemplati negli articoli 2 e 3 della Convenzione per la proroga dei servizi postali e commerciali marittimi, esercitati dalla Società di navigazione generale italiana, stipulata colla Società medesima il 20 febbraio 1907 ed approvata con la legge del 30 maggio 1907, n. 272, avranno effetto dal 1° dicembre 1907.