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REGIO DECRETO 1 dicembre 1907, n. 830

Che estende agli ufficiali dei depositi di cavalli stalloni le indennità eventuali pel R. esercito. (007U0830)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/02/1908 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  8-2-1908 al: 15-12-2010
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Art. 1


VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto, in data 31 gennaio 1901, inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti, col quale furono estese agli ufficiali dei depositi di cavalli stalloni le indennità stabilite col R. decreto 7 aprile 1902, per gli ufficiali del R. esercito componenti le Commissioni di rimonta;

Visto l'art. 2° del R. decreto 19 aprile 1907, sulle indennità eventuali pel R. esercito;

Riconosciuta la convenienza, per ragioni di equità, che gli ufficiali dei depositi di cavalli stalloni, quando sono aggregati alle Commissioni di rimonta pel R. esercito, fruiscano dei vantaggi stabiliti per gli ufficiali componenti le Commissioni di rimonta;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Agli ufficiali dei depositi di cavalli stalloni, quando sono aggregati alle Commissioni di rimonta per l'esercito, sono estese le disposizioni contenute nell'art. 2° del R. decreto 19 aprile 1907 sulle indennità eventuali pel R. esercito.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° dicembre 1907.

VITTORIO EMANUELE.

F. Cocco-Ortu.

Visto, Il guardasigilli: Orlando.