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LEGGE 14 luglio 1907, n. 562

Modificazioni ed aggiunte alle leggi 2 agosto 1897, n. 382, e 28 luglio 1902, n. 342, portanti provvedimenti per la Sardegna. (007U0562)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/08/1907 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/07/1908)
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Testo in vigore dal: 22-8-1907
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  All'art. 5 della legge 28 luglio 1902, n.  342,  e'  sostituito  il
seguente: 
 
  La Cassa  ademprivile  istituita  nelle  provincie  di  Cagliari  e
Sassari tiene luogo e compie anche gli uffici delle Casse provinciali
di credito agrario create con la legge 15 luglio 1906, n. 383. 
 
  Ciascuna Cassa ademprivile costituisce un ente morale  autonomo  ed
ha per oggetto: 
 
    1° di provvedere alla destinazione e quotizzazione  dei  beni  di
origine ademprivile di cui negli articoli 2 e 4; 
 
    2°  di  fare  anticipazioni  in  denaro  e  in  natura  ai  Monti
frumentari e nummari, alle Casse agrarie ed ai  Consorzi  agrari  per
gli scopi e con  le  norme  stabilite  dalla  presente  legge  e  dal
regolamento; 
 
    3° di fare anticipazioni agli enfiteuti, di cui  nell'art.  4,  e
alle  Societa'  cooperative   agrarie   riconosciute,   che   abbiano
intrapreso industrie agrarie  od  affini,  purche'  le  anticipazioni
stesse servano esclusivamente alla costruzione di case coloniche o di
gruppi di case, di stalle razionali, di strade poderali, di opere per
provvedere i fondi  di  acqua  potabile  o  d'irrigazione,  ovvero  a
piantagioni  legnose  agrarie,  a  rimboschimenti,  ad  acquisti   di
bestiame, di strumenti di lavoro, di materie prime e in  generale  di
scorte, alla unione o alla chiusura con  muri  e  siepi  dei  terreni
aperti. Le anticipazioni riguardanti strumenti  di  lavoro,  sementi,
concimi ed altre scorte  potranno  essere  somministrate  in  natura,
compitando gli oggetti a prezzo di costo; 
 
    4° di fare anticipazioni ai proprietari e conduttori di terre per
la costruzione di case coloniche e di stalle razionali, non  che  per
il nuovo impianto e per la  ricostituzione  a  vitigni  americani  di
vigneti  distrutti  dalla  filossera   e   appartenenti   a   piccoli
proprietari, come pure per l'innesto di olivastri.  Qualora  i  fondi
siano esuberanti  potranno  farsi  anticipazioni  per  l'impianto  di
oliveti, mandorleti  e  frutteti.  Le  anticipazioni  pei  primi  due
oggetti  saranno  fatte  a  misura  che  procederanno  i  lavori   di
costruzione, ne' potranno per ciascun proprietario  o  conduttore  di
terre superare un limite massimo da fissarsi ogni anno dal  Consiglio
d'amministrazione della Cassa,  sotto  la  sua  responsabilita',  con
l'approvazione del Ministero di agricoltura, industria e commercio. 
 
  Tutte le anticipazioni saranno garantite dal privilegio speciale  o
da ipoteca, a norma delle leggi 23 gennaio 1887, n. 4276, e 29  marzo
1906, n. 100. 
 
  Sulle somme che la Cassa somministrera'  agli  enti  e  ai  privati
investiti  delle  enfiteusi,  sara'  corrisposto  un  interesse   non
superiore al 4 per cento. Tali somministrazioni, secondo la natura di
esse,  saranno  ammortizzabili  in  un  periodo   non   eccedente   i
cinquant'anni, mediante annualita' costanti, comprensive del capitale
e dell'interesse, nei modi che saranno stabiliti nel regolamento. 
 
  I prestiti per  la  costruzione  di  case  coloniche  e  di  stalle
razionali saranno concessi alla ragione del 2.50 per cento. 
 
  La differenza fra questo interesse e l'interesse normale del 4  per
cento sara' rimborsata alla Cassa dallo Stato. 
 
  Sara' all'uopo stanziata  la  somma  occorrente  nel  bilancio  del
Ministero d'agricoltura, industria e commercio. 
 
  Un impiego diverso da quello per cui le somme sono state mutuate  a
tenore di questo articolo, produrra' la decadenza dal  beneficio  del
termine e il divieto di  avvalersi  della  Cassa  per  un  tempo  non
inferiore a 2 anni.