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LEGGE 14 luglio 1907, n. 562

Modificazioni ed aggiunte alle leggi 2 agosto 1897, n. 382, e 28 luglio 1902, n. 342, portanti provvedimenti per la Sardegna. (007U0562)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/08/1907 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/07/1908)
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Testo in vigore dal:  22-8-1907

Art. 1



All'art. 5 della legge 28 luglio 1902, n. 342, è sostituito il seguente:

La Cassa ademprivile istituita nelle provincie di Cagliari e Sassari tiene luogo e compie anche gli uffici delle Casse provinciali di credito agrario create con la legge 15 luglio 1906, n. 383.

Ciascuna Cassa ademprivile costituisce un ente morale autonomo ed ha per oggetto:

1° di provvedere alla destinazione e quotizzazione dei beni di origine ademprivile di cui negli articoli 2 e 4;

2° di fare anticipazioni in denaro e in natura ai Monti frumentari e nummari, alle Casse agrarie ed ai Consorzi agrari per gli scopi e con le norme stabilite dalla presente legge e dal regolamento;

3° di fare anticipazioni agli enfiteuti, di cui nell'art. 4, e alle Società cooperative agrarie riconosciute, che abbiano intrapreso industrie agrarie od affini, purché le anticipazioni stesse servano esclusivamente alla costruzione di case coloniche o di gruppi di case, di stalle razionali, di strade poderali, di opere per provvedere i fondi di acqua potabile o d'irrigazione, ovvero a piantagioni legnose agrarie, a rimboschimenti, ad acquisti di bestiame, di strumenti di lavoro, di materie prime e in generale di scorte, alla unione o alla chiusura con muri e siepi dei terreni aperti. Le anticipazioni riguardanti strumenti di lavoro, sementi, concimi ed altre scorte potranno essere somministrate in natura, compitando gli oggetti a prezzo di costo;

4° di fare anticipazioni ai proprietari e conduttori di terre per la costruzione di case coloniche e di stalle razionali, non che per il nuovo impianto e per la ricostituzione a vitigni americani di vigneti distrutti dalla filossera e appartenenti a piccoli proprietari, come pure per l'innesto di olivastri. Qualora i fondi siano esuberanti potranno farsi anticipazioni per l'impianto di oliveti, mandorleti e frutteti. Le anticipazioni pei primi due oggetti saranno fatte a misura che procederanno i lavori di costruzione, né potranno per ciascun proprietario o conduttore di terre superare un limite massimo da fissarsi ogni anno dal Consiglio d'amministrazione della Cassa, sotto la sua responsabilità, con l'approvazione del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Tutte le anticipazioni saranno garantite dal privilegio speciale o da ipoteca, a norma delle leggi 23 gennaio 1887, n. 4276, e 29 marzo 1906, n. 100.

Sulle somme che la Cassa somministrerà agli enti e ai privati investiti delle enfiteusi, sarà corrisposto un interesse non superiore al 4 per cento. Tali somministrazioni, secondo la natura di esse, saranno ammortizzabili in un periodo non eccedente i cinquant'anni, mediante annualità costanti, comprensive del capitale e dell'interesse, nei modi che saranno stabiliti nel regolamento.

I prestiti per la costruzione di case coloniche e di stalle razionali saranno concessi alla ragione del 2.50 per cento.

La differenza fra questo interesse e l'interesse normale del 4 per cento sarà rimborsata alla Cassa dallo Stato.

Sarà all'uopo stanziata la somma occorrente nel bilancio del Ministero d'agricoltura, industria e commercio.

Un impiego diverso da quello per cui le somme sono state mutuate a tenore di questo articolo, produrrà la decadenza dal beneficio del termine e il divieto di avvalersi della Cassa per un tempo non inferiore a 2 anni.