stai visualizzando l'atto

LEGGE 14 luglio 1907, n. 539

Modificazioni alle norme di polizia forestale contenute nelle leggi 20 giugno 1877, n. 3917, e 19 luglio 1906, n. 379. (007U0539)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/08/1907 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
nascondi
Testo in vigore dal: 13-8-1907
al: 15-12-2009
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Agli articoli 9, 16 e 18 della legge 20 giugno 1877, n.  3917,  son
fatte le seguenti modificazioni ed aggiunte: 
 
    all'art. 9, dopo la parola «cessino» sono aggiunte le  parole  «o
si ravvisino errate»; 
 
    all'art. 16, alle parole «nella multa estensibile a  L.  250  per
ogni ettaro di terreno» sono sostituite le seguenti «nell'ammenda  di
L. 3 a 25 per ogni decara di terreno, non mai pero'  inferiore  a  L.
10, e considerandosi come decara intera una frazione di decara»; 
 
    all'art. 18, alle parole «i privati proprietari»  si  sostituisce
«coloro».