stai visualizzando l'atto

LEGGE 14 luglio 1907, n. 539

Modificazioni alle norme di polizia forestale contenute nelle leggi 20 giugno 1877, n. 3917, e 19 luglio 1906, n. 379. (007U0539)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/08/1907 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
nascondi
Testo in vigore dal:  13-8-1907 al: 15-12-2009
aggiornamenti all'articolo

Art. 1



Agli articoli 9, 16 e 18 della legge 20 giugno 1877, n. 3917, son fatte le seguenti modificazioni ed aggiunte:

all'art. 9, dopo la parola «cessino» sono aggiunte le parole «o si ravvisino errate»;

all'art. 16, alle parole «nella multa estensibile a L. 250 per ogni ettaro di terreno» sono sostituite le seguenti «nell'ammenda di L. 3 a 25 per ogni decara di terreno, non mai però inferiore a L. 10, e considerandosi come decara intera una frazione di decara»;

all'art. 18, alle parole «i privati proprietari» si sostituisce «coloro».