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REGIO DECRETO 30 maggio 1907, n. 376

Che approva l'annesso testo unico di legge sulla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai. (007U0376)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/07/1907 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/10/1935)
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Testo in vigore dal:  18-7-1907 al: 25-10-1935
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Veduto l'art. 22 della legge 30 dicembre 1906, n. 685, che concede al Nostro Governo la facoltà di coordinare in un testo unico le disposizioni della legge stessa e quelle della legge (testo unico) 28 luglio 1901, n. 387, sulla Cassa nazionale di previdenza per l'invalidità e per la vecchiaia degli operai;
Sentito il Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria ed il commercio;

Sentito

il Consiglio dei ministri; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

È approvato l'unito testo unico di legge sulla Cassa nazionale di previdenza per l'invalidità e per la vecchiaia degli operai, visto, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 maggio 1907.

VITTORIO EMANUELE.

Giolitti.
F. Cocco-Ortu.

Visto, Il guardasigilli: Orlando.