stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 28 marzo 1907, n. 198

Istituzione dell'indennità dovuta ai membri dei Consiglio ippico. (007U0198)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/05/1907 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
nascondi
  • Articoli
  • 1
  • 2
Testo in vigore dal:  16-5-1907 al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Vista la legge 26 giugno 1887, n. 4644 (serie 3ª), sull'ampliamento del servizio ippico, e l'altra, del dì 11 luglio 1904, n. 359, per l'incremento della produzione dei cavalli;
Ritenuta l'opportunità di regolarizzare, con un atto ufficiale, il trattamento dovuto ai componenti il Consiglio ippico, per le riunioni del Consiglio stesso;

Sulla

proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria ed il commercio; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Ai componenti il Consiglio ippico, quando prendono parte alle riunioni del Consiglio stesso, è dovuta una indennità di lire venti al giorno oltre al rimborso delle spese di viaggio in prima classe.