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LEGGE 7 marzo 1907, n. 62

Modifiche alle disposizioni della legge sul Consiglio di Stato. (007U0062)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/03/1907 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  30-3-1907 al: 15-12-2009
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Art. 1



Agli articoli 1, 5, 6, 7, 8 della legge sul Consiglio di Stato (testo unico approvato con R. decreto 2 giugno 1889, n. 6166), sono sostituite le disposizioni seguenti:

Art. 1. - Il Consiglio di Stato si compone del presidente, di 5 presidenti di sezione, di 35 consiglieri, di 10 referendari, di 1 segretario generale e di 5 segretari di sezione.

Art. 5. - Il Consiglio di Stato si divide in 5 sezioni.

Le prime tre sono consultive e trattano gli affari relativi ai diversi Ministeri, secondo il reparto che sarà fissato annualmente per decreto Reale.

La quarta e la quinta sono giurisdizionali, e decidono quella sui ricorsi di cui all'art. 24 e questa sui ricorsi dell'art. 25.

Ogni sezione sarà presieduta da un presidente proprio.

Il presidente del Consiglio di Stato presiederà le adunanze generali, e potrà presiedere le sezioni consultive nelle quali reputasse d'intervenire.

Art. 6. - Ciascuna sezione si compone di un presidente e di sette consiglieri. Assiste alle adunanze o alle udienze un segretario di sezione.

Art. 7. - I referendari e i segretari saranno assegnati a ciascuna sezione con ordinanza del presidente del Consiglio di Stato.

A ciascuna delle sezioni giurisdizionali potranno essere destinati, quando occorre, anche tre referendari.

Tanto nelle sezioni consultive quanto nelle giurisdizionali i referendari istruiscono gli affari che sono loro commessi, e ne riferiscono alla sezione, e quando ne sia il caso, al Consiglio in adunanza generale. Ed hanno il voto deliberativo, se siano relatori o vengano chiamati a supplire consiglieri assenti o impediti.

Art. 8. - Al principio di ogni anno saranno designati con decreto Reale, il presidente e i consiglieri di ogni sezione, in modo però che in ciascuna sezione giurisdizionale non siano mutati più di due consiglieri della composizione dell'anno precedente.

Ove manchi in qualche sezione il numero dei consiglieri necessario per deliberare, il presidente del Consiglio supplisce con consiglieri appartenenti ad altre sezioni.