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REGIO DECRETO 23 dicembre 1906, n. 731

Approvazione dell'annesso regolamento per l'esecuzione della legge 29 marzo 1906, n. 100, sulle operazioni di credito agrario del Banco di Sicilia. (006U0731)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/03/1907 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  15-3-1907 al: 15-12-2010
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Art. 1


VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 31 della legge 29 marzo 1906, n. 100, che autorizza il Governo ad emanare il regolamento per l'esecuzione della legge medesima;

Sentito il parere della direzione generale del Banco di Sicilia;

Sentita la Commissione consultiva per il Credito agrario;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per l'agricoltura, l'industria ed il commercio e per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'annesso regolamento per l'esecuzione della legge 29 marzo 1906, n. 100, composto di settantaquattro articoli, visto d'ordine Nostro dai ministri proponenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1906.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
F. COCCO-ORTU.
A. MAJORANA.

Visto, Il guardasigilli: GALLO.