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REGIO DECRETO 16 dicembre 1906, n. 713

Che approva la nuova tariffa deliberata dal consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza per la liquidazione delle rendite vitalizie per gli operai. (006U0713)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/02/1907 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 19-2-1907
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduto l'art. 28 della legge (testo unico) 28 luglio 1901, n.  387,
sulla Cassa nazionale di previdenza  per  la  invalidita'  e  per  la
vecchiaia degli operai; 
 
  Veduta  l'istanza  del  25  giugno  1906  presentata  dalla   Cassa
nazionale predetta allo  scopo  di  ottenere  l'approvazione  Sovrana
della nuova tariffa per la liquidazione delle rendite  vitalizie  per
gli operai; 
 
  Veduta la deliberazione del consiglio d'amministrazione della Cassa
nazionale medesima, in data 15 marzo 1906; 
 
  Veduto il R. decreto del 3 febbraio 1901, n. 62,  che  approva,  in
via provvisoria, le tariffe (ordinaria e speciale) ora vigenti; 
 
  Considerato che per effetto dell'art.15 della legge  (testo  unico)
31 gennaio 1904, n. 51, per gli infortuni sul lavoro  la  conversione
in rendite vitalizie delle somme  versate  alla  cassa  nazionale  di
previdenza ai termini dell'articolo stesso non puo' esser  fatta  che
dopo due anni dal giorno dello avvenuto infortunio, e che quindi  non
e' piu' il caso di compilare una  tariffa  speciale  per  l'accennata
conversione, in sostituzione di quella speciale, approvata col citato
R. decreto 3 febbraio 1901, n.  62,  e  applicabile  solo  quando  la
conversione in rendita  fosse  chiesta  entro  due  anni  dal  giorno
dell'infortunio; 
 
  Sentito  il  consiglio  della  previdenza  e  delle   assicurazioni
sociali; 
 
  Sentito il consiglio di Stato; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  ministro  segretario  di  Stato   per
l'agricoltura, l'industria ed il commercio, d'accordo con i  ministri
del tesoro e delle poste e dei telegrafi; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  E' approvata la deliberazione del consiglio d'amministrazione della
Cassa nazionale di previdenza per la invalidita' e per  la  vecchiaia
degli operai, con la quale furono assunti a base per la  compilazione
dalla tariffa delle  rendite  vitalizie  per  gli  operai  il  saggio
d'interesse del 3.50 per  cento  e  la  tavola  di  mortalita'  della
popolazione italina dedotta dal numero  dei  viventi  censiti  il  10
febbraio 1901 e da quella dei morti, osservate durante il  quadrennio
1899-1902.