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REGIO DECRETO 6 dicembre 1906, n. 707

Proroga della durata in ufficio dei membri dei Comitati amministratori delle Casse pensioni, dei Consorzi di mutuo soccorso e dei nuovi Istituti di previdenza per il personale ferroviario già nominati dalle Società delle reti Adriatica, Mediterranea e Sicula. (006U0707)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/02/1907 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  13-2-1907 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Veduto il R. decreto 28 giugno 1906, n. 449, col quale fu prorogata fino al 31 dicembre 1906 la durata in ufficio dei membri dei Comitati amministratori delle Casse pensioni, dei Consorzi di mutuo soccorso e dei nuovi Istituti di previdenza per il personale ferroviario, nominati dalle Società che esercitavano le Reti Adriatica, Mediterranea e Sicula;
Considerato che sono in corso gli studi per l'unificazione delle Casse pensioni, dei Consorzi di mutuo soccorso e dei nuovi Istituti predetti, e che per effetto di tale unificazione tutti gli attuali componenti i rispettivi Comitati amministratori scadranno d'ufficio e dovrà procedersi alla nomina dei nuovi Comitati;
Ritenuta la convenienza di mantenere intanto in funzione gli attuali componenti predetti dei Comitati amministratori;
Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla

proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio, di concerto con i ministri dei lavori pubblici e del tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

È prorogata fino al 30 giugno 1907, la durata in ufficio dei membri dei Comitati amministratori delle Casse pensioni, dei Consorzi di mutuo soccorso e dei nuovi Istituti di previdenza per il personale ferroviario nominati dalle Società che esercitavano le Reti Adriatica, Mediterranea e Sicula e di quelli nominati dalla Direzione generale delle ferrovie dello Stato in surrogazione dei membri dimissionari.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 1906.

VITTORIO EMANUELE.

F. Cocco-Ortu.
A. Majorana.
Gianturco.

Visto, Il guardasigilli: Gallo.