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REGIO DECRETO 9 dicembre 1906, n. 696

Sostituzione di alcuni articoli del regolamento della legge per le case popolari. (006U0696)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/02/1907 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  5-2-1907 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Veduta la leggo del 31 maggio 1903, n. 254, per le case popolari;
Veduto il regolamento per l'esecuzione di essa approvato col Nostro decreto del 24 aprile 1904, n. 164;
Sentiti, il Consiglio superiore del lavoro, il Consiglio superiore di sanità ed il Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria ed il commercio, di concerto col ministro delle finanze;

Sentito

il Consiglio dei ministri; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

Agli articoli 46, 47, 49, 55, 74, 85 e 87 del regolamento approvato con R. decreto del 24 aprile 1904, n. 164, sono rispettivamente sostituiti gli articoli seguenti:

Art. 46. - I locali destinati ad uso di camera da letto non potranno avere una capacità inferiore a metri cubi 25.

Ogni locale, che debba servire per uso di abitazione, deve avere almeno una finestra che prenda aria e luce dall'esterno. La superficie illuminante delle finestre sarà eguale a un decimo della superficie del pavimento e in nessun caso dovrà essere inferiore a un metro quadrato.

Le finestre, le porte, le canne dei camini nelle case poste in zone malariche, devono essere provviste di difesa metallica contro la penetrazione degli insetti aerei.

L'altezza dei locali non potrà essere inferiore a metri tre nei piani di ordinaria abitazione. Sarà solo permessa l'altezza minima di metri due per sottotetti abitabili, misurata alla impostatura del tetto.

I pianterreni possono essere adibiti, oltrechè per abitazioni, anche per esercizio pubblico o per magazzino, esclusa la vendita di liquori, ed altresì per magazzini e spacci alimentari di Società cooperative di consumo, o per laboratori di Società cooperative di produzione.

È vietato di adibire i sotterranei ad uso di abitazione. I medesimi possono servire soltanto come locali di servizio di uno dei piani superiori (cucina, lavatoio, stireria, deposito di commestibili, Combustibili, ed altri oggetti di uso della casa) e questo solo quando la loro copertura sia elevata di 80 centimetri almeno sul livello del piano stradale e sieno guarentiti dall'umidità.

Art. 47. - Il pavimento del pianterreno delle case popolari e dei locali sotterranei dovrà essere difeso dall'umidità del terreno e dalle emanazioni del sottosuolo.

Il pianterreno dovrà essere sopraelevato sul piano stradale o sul terreno circostante, salvo quanto è prescritto nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente, di metri 0.20. Trattandosi di case vicine a corsi o stagni di acque, o stabilite sulla falda acquifera sotterranea il pianterreno dovrà essere sopraelevato di metri 0.50 sul più alto livello cui possono giungere le acque superficiali o sotterranee e dovrà essere protetto contro l'umidità del suolo con materiali adatti.

I muri di fondazione e d, ambito della casa dovranno essere difesi dalla umidità del terreno mediante intercapedini, o adatti strati isolanti. I detti muri d'ambito devono avere spessori e strutture, che valgano a difendere la casa dalle oscillazioni di temperatura e dalla umidità cagionata da pioggie, nebbie o da altre cause.

Le pareti interne ed i soffitti di tutti i locali abitabili devono essere intonacati. In goni pianerottolo della scala non debbono aprirsi più di sei alloggi.

Art. 49. - Ogni singolo appartamento o abitazione delle case popolari deve avere una latrina, la quale riceve aria e luce direttamente dall'esterno della casa, e non dovrà comunicare direttamente con la cucina o con la camera di abitazione.

Nelle città ed aggregati in cui esistono una sufficiente distribuzione di acqua nelle case ed una conveniente fognatura stradale, dovranno applicarsi nelle latrine apparecchi provvisti di acqua di lavaggio e di sifoni interruttori dei gas cloacali, e le canne di scarico di tali apparecchi sboccare nelle fogne stradali, ove esistano, o in pozzi neri impermeabili e prolungarsi in alto oltre il tetto, e le latrine essere provvedute di serbatoi e di tubazioni d'acqua indipendenti da quelli che servono agli altri usi della casa.

Qualora non esista distribuzione di acqua nelle case, ma questa possa facilmente attingersi a breve distanza da esse, gli apparecchi potranno sboccare direttamente nella canna, purché questa, al suo sbocco nella fogna

o nel pozzo nero, sia provvista di interruttore a chiusura idraulica facilmente ispezionabile.

Qualora l'acqua di cui si può disporre sia scarsa o di difficile attingimento, le latrine dovranno essere furi delle case, e le materie devono essere accolte in bottini mobili, secondo tipi approvati dall'autorità competente, posti in apposito locale ben cementato e munito

di canna ventilatrice. Dovranno i Municipi curare la nettezza e il regolare ricambio di essi, in modo che non diano luogo ad emanazioni incomodo o dannose.

Le canne di scarico delle latrine dovranno collocarsi all'esterno dei muri di ambito della casa o dentro nicchie Impermeabili di facile ispezione.

Art. 55. - I casamenti per alberghi popolari o per dormitori pubblici non debbono avere un numero di piani maggiore di tre, oltre il pianterreno. Però in casi eccezionali per le condizioni edilizie locali e per il valore eccessivo delle aree, possono avere, con autorizzazione del ministro di agricoltura, industria e commercio, anche un numero maggiore di piani oltre il pianterreno.

Le scale debbono essere bene illuminate sia di giorno che nelle prime ore della notte, tenute con la massima pulizia, e debitamente sorvegliate da apposito portiere, e debbono ricevere luce ed aria possibilmente mediante vani di finestre che siano in diretta comunicazione con l'esterno.

In detti casamenti non si ammettono né chiostrine o pozzi di luce, né cortili chiusi; questi devono avere ampiezza sufficiente per conseguire lo scopo di cui all'articolo 44 ed essere aperti da un lato.

L'acqua potabile deve essere garantita da ogni inquinamento.

Art. 74. - In ogni comune in cui si costruiscono case popolari sarà instituito, a cura del sindaco, un Comitato composto di un rappresentante del Comune, dell'ufficiale sanitario del comune e di cinque altri membri nominati uno dagli Istituti indicati ai numeri 1 e 2 dell'articolo 6, due complessivamente dalle Società di mutuo soccorso e dalle Associazioni mutue assicurazioni sulla vita che fanno operazioni per le case popolari e due complessivamente dalle Società cooperative o dalle Camere di lavoro esistenti nel Comune stesso.

Qualora manchino nel Comune istituzioni della specie di quello anzidette o non siano d'accordo nella scelta dei membri del Comitato che esse debbono eleggere, questi saranno nominati dal sindaco fra le persone che si sano occupate della cooperazione, della previdenza e del risparmio.

L'autorità comunale ha l'obbligo di accertare il carattere dei vari istituti che concorrono all'elezione, anche con l'esame dei loro statuti e bilanci.

Con provvedimento dato dal Ministero d'agricoltura, industria e commercio, saranno stabilite le norme con le quali le istituzioni contemplato nella prima parte del presente articolo dovranno provvedere alle nomine predette, la durata in ufficio dei membri del Comitato e le condizioni e modalità per il funzionamento di esso.
L'ufficio di membro del Comitato è gratuito.

Il Comitato ha il compito di accertare agli effetti dalle lettera a) dell'art. 75 se le case popolari rispondono alle condizioni di igiene e alle altre stabilite dalla legge e dal presente regolamento, salvo quanto riguarda il valore locativo di esse.

Il Comitato ha anche il compito di promuovere ed agevolare la costituzione di Società per le case popolari.

Art. 85. - I Corpi morali e le Società cooperative legalmente costituite prima dell'8 luglio 1903, per gli scopi della legge 31 maggio 1903, n. 254, godranno dei benefizi della legge alle seguenti condizioni:

1° che modifichino e completino il loro ordinamento per renderlo conforme alle disposizioni della legge e del presente regolamento, applicabili ai Corpi morali e alle Società della stessa loro natura;

2° che seguano la procedura stabilita dal presente regolamento per dare effetto legale alle modificazioni degli statuti di detti Corpi morali e Società.

Per far godere i benefizi della legge alle case costruite dopo l'8 luglio 1900 e prima della pubblicazione del presente regolamento, intanto che si tollererà lo stato di fatto, i Corpi morali e le Società presenteranno all'Agenzia delle imposte del luogo una pianta delle case da esse costruite dopo l'8 luglio 1900, che sarà allegata alla domanda menzionata nel successivo art. 86 del presente regolamento.

Qualora l'agente delle imposte ritenga che non sussistano, per le case costruite o possedute dai Corpi morali e dalle Società, le condizioni volute dalla legge e dal presente regolamento, si seguirà la procedura stabilita nell'articolo 77.

Art. 87. - Le case costruito o acquistato da Corpi morali e dalle Società cooperative dopo l'8 luglio 1900 godono della esenzione di cui all'articolo 7 della legge per tutto il tempo, dalla data del decreto Reale emanato ai termini dell'articolo precedente, che manca a compiere i cinque anni, tenuto conto del periodo di tempo per il quale fu già goduta la esenzione concessa dall'articolo 18 della legge 26 gennaio 1865, n. 2136.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1906.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
F. COCCO-ORTU.
MASSIMINI.

Visto, Il guardasigilli: Gallo.