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LEGGE 30 dicembre 1906, n. 678

Approvazione degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1906-907. (006U0678)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/01/1907 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  26-1-1907 al: 15-12-2009
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Art. 1



Il Governo del Re è autorizzato a far riscuotere le entrate e a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del fondo per l'emigrazione, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1906 al 30 giugno 1907 in conformità degli stati di previsione annessi alla presente legge.