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REGIO DECRETO 22 novembre 1906, n. 616

Norme per la stampa dei certificati delle iscrizioni nominative del Debito pubblico e delle cartelle per le iscrizioni al portatore del consolidato 3.75-3.50 per cento. (006U0616)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/01/1907 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  5-1-1907 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Vista la legge 29 giugno 1906, n. 262, con la quale viene creato un nuovo tipo di rendita consolidata fruttante l'interesse del 3.75 per cento fino al 31 dicembre 1911 e del 3.50 per cento a cominciare dal 1° gennaio 1912, esente da ritenuta per qualsiasi imposta presente e futura, pagabile anche all'estero, in rate semestrali alle scadenze 1° gennaio e 1° luglio di ogni anno;
Visto l'art. 1 del Nostro decreto in data 16 agosto 1906, n. 472, per l'esecuzione della legge anzidetta;
Visto l'art. 2 del decreto precitato il quale stabilisce che le inscrizioni al portatore del suddetto consolidato saranno distinte in serie da 3.75-3.50; 7.50-7; 18.75-17.50; 37.50-35; 75-70; 150-140; 375-350; 750-700;
Visto l'art. 7 del decreto medesimo, col quale è stato disposto che i titoli 3.75-3.50 per cento da emettersi per effetto della conversione porteranno le firme impresse a fac-simile;

Sulla

proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Le cartelle per le inscrizioni al portatore del consolidato 3.75-3.50 per cento netto sono stampate su carta filigranata bianca e conformi ai modelli, visti, d'ordine Nostro, dal ministro del tesoro e depositati insieme al presente negli archivi generali del Regno.

La filigrana della cartella rappresenta la leggenda «Debito pubblico» circondata da ornati.

La filigrana delle cedole rappresenta una lettera dell'alfabeto, diversa in ciascuna di esse, dall'A al V, circondata da ornati.