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REGIO DECRETO 3 settembre 1906, n. 522

Che approva l'annesso testo unico delle leggi sull'ordinamento del corpo Reale del genio civile. (006U0522)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/10/1906 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  21-10-1906 al: 21-12-2008
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto l'art. 7 della legge 8 luglio 1906, n. 304 che dà facoltà al Nostro Governo di coordinare in testo unico le varie disposizioni riguardanti l'ordinamento del genio civile, contenute in detta legge ed in quelle del 23 luglio 1881, n. 337, 5 luglio 1882, n. 874, 15 giugno 1893, n. 294, 22 agosto 1895, n. 547, 7 luglio 1902, n. 333, 3 marzo 1904, n. 66, 8 luglio 1904, n. 367;
Sentito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro segretario di Stato pei lavori pubblici; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

È approvato l'unito testo unico della legge sull'ordinamento del Corpo reale del genio civile, visto, d'ordine Nostro, dal Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici.

Ordiniamo che il presento decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 3 settembre 1906.

VITTORIO EMANUELE.

Giolitti.
Gianturco.

Visto, Il guardasigilli: Gallo.